Un nostro lettore di Barcellona Pozzo di Gotto, Tindaro Buzzanca, ci ha fornito lo spunto per un’interessantissima riflessione, inviandoci delle foto, tratte da Google Earth e un articolo di legge che regolamenta le costruzioni vicino ai corsi d’acqua, perché dalle foto non sembra che le distanze siano rispettate a norma di legge.
Da notare l’altezza del “tombino” dove entra il torrente Longano; sarà al massimo 2 metri.
E a Barcellona il torrente Longano non è il solo ad essere “intubato”.
Costruzioni: distanze minime dai corsi d’acqua
L’art. 96 lett. f) t.u. 25 luglio 1904 n. 523*, che stabilisce che i fabbricati non possono sorgere a distanza inferiore a dieci metri dal piede degli argini dei corsi d’acqua, si applica anche quando i corsi d’acqua siano stati coperti da una strada pubblica.
La norma del regolamento edilizio comunale che deroghi al divieto di costruzione di edifici a distanza inferiore ai dieci metri degli argini dei corsi d’acqua con riguardo agli «edifici gia’ esistenti nel centro storico e prospicenti su corsi d’acqua gia’ coperti», deve essere interpretata nel senso che l’eccezione riguardi le opere di ristrutturazione di edifici gia’ esistenti, prospicenti corsi d’acqua coperti, e non anche le nuove costruzioni comunque prospicenti corsi d’acqua coperti.
(Tribunale superiore delle acque pubbliche, 3/4/1990 n. 30)
*art. 96 (art. 168, legge 20 marzo 1985, n. 2248, allegato F).
Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:
a) La formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l’esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l’esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall’autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
b) Le piantagioni che s’inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
c) Lo sradicamento o l’abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai pianta menti aderenti alle sponde;
d) La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l’ufficio del genio civile;
e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sotto banche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;