In arrivo un decreto correttivo sulla qualita’ dell’aria. Il provvedimento (diciannove articoli e un allegato) varato dal consiglio dei ministri interviene sul decreto legislativo varato nell’agosto del 2010 modificando termini e competenze relativi ai progetti legati all’adeguamento delle reti di misura. Il decreto interviene pero’ anche sulle definizioni: il valore limite e’ “livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere superato”, mentre viene soppresso il riferimento alle conoscenze relative alle migliori tecnologie disponibili. Quanto al perseguimento (previsto entro il 31 dicembre 2012) dei valori obiettivo relativi alla qualita’ dell’aria nelle aree critiche, non comporta – secondo le modifiche introdotte dal decreto – per gli impianti soggetti ad Autorizzazione integrata ambientale “condizioni piu’ rigorose di quelle connesse all’applicazione delle migliori tecniche disponibili”. Le regioni e le province autonome assicurano la coerenza tra tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale con i piani di qualita’ dell’aria previsti dal decreto. Il nuovo decreto viene emanato in base alla legge Comunitaria del 2009 che consente al Governo di emanare disposizioni correttive ed integrative dei propri decreti legislativi, entro ventiquattro mesi dalla data della loro entrata in vigore. “In particolare – si legge nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento -, le modifiche proposte trovano giustificazione con riferimento alle criticita’ emerse nel primo anno di applicazione del decreto legislativo 155/2010 e all’esito del confronto tecnico tra il ministero dell’Ambiente e le amministrazioni competenti in materia di valutazione e gestione della qualita’ dell’aria, avvenuto nell’ambito del Coordinamento, istituito ai sensi dell’articolo 20 del citato decreto legislativo. Il provvedimento introduce quindi, nel rispetto dei limiti definiti dalla delega parlamentare, modifiche ed integrazioni che, senza alterare la disciplina sostanziale del decreto, colmano carenze normative o correggono disposizioni risultate, nel corso della loro applicazione, particolarmente problematiche”. Le modifiche sarebbero dunque volte a consentire “un organico recepimento della direttiva 2008/50/CE, e ad assicurare un migliore raccordo fra le regioni e province autonome ed il Ministero dell’ambiente”