Il Tar di Catanzaro ha accolto il ricorso presentato dal Consiglio dei Ministri tramite l’Avvocatura generale dello Stato in riferimento all’ordinanza del presidente della Regione Calabria Jole Santelli che consentiva il servizio ai tavoli, se all’aperto, per bar, ristoranti ed agriturismo.
L”udienza collegiale si è svolta questa mattina, in camera di consiglio.
Il Tar Calabria ha dunque annullato, con la sentenza 841/2020 emessa nella camera di consiglio di questa mattina, il provvedimento del presidente della Regione Calabria nella parte in cui aveva consentito la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie e agriturismo con somministrazione esclusiva all’aperto: “Il Tar – si legge nella sentenza – accoglie il ricorso e, per gli effetti, annulla l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 29 aprile 2020, numero 37, nella parte in cui, al suo punto 6, dispone che, a partire dalla data di adozione dell’ordinanza medesima, sul territorio della Regione Calabria, è ‘consentita la ripresa delle attività di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto“. “Spetta al presidente del Consiglio dei ministri individuare le misure necessarie a contrastare la diffusione del virus Covid-19, mentre alle Regioni è dato intervenire solo nei limiti delineati dall’articolo 3, comma 1, dl n. 19 del 2020, che pero’ nel caso di specie e’ indiscusso che non risultino integrati“.
“In un simile contesto, ogni iniziativa volta a modificare le misure di contrasto all’epidemia non possono che essere frutto di un’istruttoria articolata, che nel caso di specie non sussiste: questa una delle motivazioni in base a cui il Tar Calabria ha annullato l’ordinanza 37 del 29 aprile del presidente della Regione Calabria. Nella decisione, il Tar – presidente Giancarlo Pennetti, relatore Francesco Tallaro – ritiene fondati i motivi di ricorso presentati dal governo, in particolare il motivo per cui l’ordinanza del presidente della Regione Calabria “sarebbe priva di un’adeguata motivazione, non sarebbe stata supportata da una valida istruttoria, sarebbe illogica e irrazionale“.
Secondo i giudici amministrativi, “l’ordinanza regionale motiva la nuova deroga alla sospensione dell’attivita di ristorazione, mediante l’autorizzazione al servizio al tavolo, con il mero riferimento del rilevato valore di replicazione del virus Covid-19, che sarebbe stato misurato in un livello tale da indicare una regressione dell’epidemia. E pero ormai fatto notorio – si spiega nell’odierna sentenza breve – che il rischio epidemiologico non dipende soltanto dal valore attuale di replicazione del virus in un territorio circoscritto quale quello della Regione Calabria, ma anche da altri elementi, quali l’efficienza e capacita di risposta del sistema sanitario regionale, nonche l’incidenza che sulla diffusione del virus producono le misure di contenimento via via adottate o revocate (si pensi, in proposito, alla diminuzione delle limitazioni alla circolazione extraregionale)“.
Il Tar osserva che “non a caso, le restrizioni dovute alla necessita di contenere l’epidemia sono state adottate, e vengono in questa seconda fase rimosse, gradualmente, in modo che si possa misurare, di volta in volta, la curvatura assunta dall’epidemia in conseguenza delle variazioni nella misura delle interazioni sociali. Un tale modus operandi appare senza dubbio coerente con il principio di precauzione, che deve guidare l’operato dei poteri pubblici in un contesto di emergenza sanitaria quale quello in atto, dovuta alla circolazione di un virus, sul cui comportamento non esistono certezze nella stessa comunita scientifica“. Il Tar Calabria avverte che “detto principio, per cui ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attivita potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche deve necessariamente presidiare un ambito cosi delicato per la salute di ogni cittadino come e quello della prevenzione. E’ chiaro che, in un simile contesto, ogni iniziativa volta a modificare le misure di contrasto all’epidemia non possono che essere frutto di un’istruttoria articolata, che nel caso di specie non sussiste“.
“Una vittoria di Pirro”
“E’ una decisione pur rispettabile ma ininfluente: l’ordinanza infatti ha avuto piena esecuzione per 11 giorni e il Governo ha preannunciato per mercoledì che disporrà l’apertura di bar e ristoranti a livello generale. La Regione ha vinto con il mancato accoglimento del decreto cautelare ed ha avuto un importante risultato acquisendo la primazia politico-istituzionale di tutela delle prerogative costituzionali delle regioni“: lo ha affermato l’avv. Oreste Morcavallo, uno dei legali che ha assistito la Regione Calabria.
“Prendiamo atto della decisione del Tar, ma non nascondiamo il rammarico per una pronuncia che provoca inevitabilmente una battuta d’arresto ai danni di una regione che stava ripartendo dopo due mesi di lockdown e dopo immensi sacrifici da parte dei cittadini“: lo ha affermato il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. “Una scelta così importante alla Corte costituzionale, l’unico organo in grado di fare chiarezza sul rapporto tra governo centrale e Regioni. Valuteremo, pertanto, la possibilità di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Consulta. Il Governo Conte, comunque, ha poco da esultare: si tratta di una vittoria di Pirro che calpesta i diritti dei cittadini, dopo che per 11 giorni l’ordinanza ha avuto validità“. “Per quanto mi riguarda contesto con forza la decisione politica di impugnare l’ordinanza in esame e la volontà, da parte del Governo, di imporre le proprie decisioni con pervicacia e violando l’autonomia della Regione Calabria. La mia regione, in ogni caso, ha vinto, perché ha messo le esigenze del Sud al centro del dibattito e ha fatto emergere la necessità di discutere a fondo la Fase due. La Calabria e il Sud hanno vinto perché hanno dimostrato di voler lavorare e di non pretendere politiche di assistenza“.
Il governatore Jole Santelli aveva firmato un’ordinanza che consentiva una serie di riaperture in piena cautela e nel rispetto delle norme anti-contagio. L’ordinanza, infatti, prevedeva 10 misure obbligatorie per le attività di asporto e 11 per quelle che faranno somministrazione alimenti all’aperto. Di seguito i punti previsti dall’ordinanza.
Gli esercizi quali ristoranti, pizzerie, rosticcerie possono effettuare la preparazione dei relativi prodotti da effettuarsi a mezzo asporto, adottando le seguenti misure minime:
- rispetto delle norme igienico-sanitarie nella preparazione, nel confezionamento e nella consegna
- individuazione di un’area destinata al ritiro degli alimenti
- utilizzo di contenitori protetti e separati
- obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
- disponibilità di prodotti igienizzanti per clienti e personale
- accesso su prenotazione mirata a evitare compresenze simultanee
- limitare al minimo la presenza fisica nella zona di ritiro (il tempo strettamente necessario)
- divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e nelle adiacenze degli stessi
- divieto di sostare nelle immediate vicinanze dei locali
- privilegiare i pagamenti elettronici con contactless e barriere nella zona front
- utilizzo mascherine per clienti e operatori
Gli esercizi quali Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo possono effettuare la preparazione e la somministrazione dei relativi prodotti esclusivamente attraverso il servizio con tavoli all’aperto, adottando le seguenti misure minime:
- sistemazione tavoli a distanza di almeno 1,5/2,00 metri di distanza l’uno dall’altro
- sistemazione delle sedie al tavolo garantendo la distanza da 1,00 a 1,50 metri tra i visi degli occupanti
- prenotazione obbligatoria con percorsi predefiniti al fine di garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro ed evitare le code
- misurazione della temperatura corporea per i clienti
- rispetto delle norme igienico-sanitarie nella preparazione, privilegiando l’uso di mascherine per il personale, di occhiali e garantendo il distanziamento minimo
- obbligo di sanificazione dei servizi igienici dopo ogni utilizzo
- disponibilità di prodotti igienizzanti per clienti e personale, in particolare per l’accesso ai
servizi igienici. In caso di utilizzo dovrà essere obbligatorio l’uso di mascherine con
igienizzazione delle mani, prima e dopo averle indossate. - privilegiare i pagamenti elettronici con contactless e barriere nella zona cassa
- utilizzo mascherine per clienti e operatori in fase di ordinazione e servizio
- sanificazione accurata nel riapparecchiare i tavoli
- vietare l’attività self-service