Fecondazione assistita, gli avvocati: “eterologa successo per coppie e scienza”

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La sentenza della Corte Costituzionale che ha rimosso il divieto di fecondazione eterologa medicalmente assistita previsto dalla legge 40 del 2004 “è un successo delle coppie, delle Associazioni e di medici e delle società scientifiche”: a sottolinearlo è Maria Paola Costantini, uno dei due avvocati insieme a Marilisa D`Amico che hanno con le associazioni Cittadinanzattiva, Hera Onlus e Sos Infertilità, hanno promosso il ricorso alla Corte Costituzionale e assistito le tre coppie, due di Catania e una di Milano che oggi erano davanti alla Consulta. L’avvocato Maria Paola Costantini, difensore delle coppie e referente nazionale di Cittadinanzattiva per le politiche di Procreazione medicalmente assistita ha esultato dopo la sentenza: “E` un successo delle coppie, delle Associazioni e di medici e delle società scientifiche che dal 2010 hanno posto questioni rilevanti e concrete per la vita delle persone. Dopo 4 anni non si poteva arriva continuare ad aspettare. Il legislatore nel nostro Paese è stato assolutamente silente e indifferente nonostante la decina di ricorsi anche sulla diagnosi pre-impianto”. Per il legale la decisione “ha eliminato un vuoto normativo che creava una discriminazione per le coppie sterili nel loro percorso genitoriale”. Il nostro ordinamento infatti – ha spiegato l’avvocato – tutela la maternità e la nascita, fornendo supporto a tutte le coppie e la stessa legge 40 ha inserito il sostegno per le coppie infertili che possono accedere anche tramite il servizio sanitario nazionale e regionale. Ma sono state escluse sole le coppie sterili. E “la decisione della Corte ristabilisce una equità fra coppie e soprattutto elimina un mercato degli ovociti ormai diffuso e in aumento. “Ora – ha aggiunto l’avvocato – spetta al ministero della Salute insieme alle società scientifiche e con il supporto delle associazioni di cittadini e pazienti predisporre un sistema appropriato per la donazione dei gameti”. L’avvocato Marilisa D`Amico, difensore delle coppie e ordinario di diritto costituzionale all`Università statale di Milano, ha sottolineato che la Corte ha riconosciuto di nuovo – dopo la sentenza del 2009 sempre sulla Legge 40/2004 – che anche in questo caso andavano tutelate “le giuste esigenze di procreazione”, ed “era necessario adeguare il nostro sistema che peraltro già prevedeva tutte le protezioni per il nascituro. Il diritto a creare una famiglia e al rispetto della vita privata e familiare sancito dalla Corte europea nonché il diritto alla salute e alla famiglia della nostra Costituzione trovano così piena attuazione. Si tratta di un ragionevole e corretto bilanciamento tra i diritti”. D`Amico e Costantini ribadiscono che la modifica, la rimozione del divieto all’eterologa, è circoscritta alle coppie che rispondono ai requisiti previsti dall`articolo 5 della Legge 40, quindi alle coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, con partners entrambi viventi. Non è quindi per single, coppie omossessuali o le cd “mamme nonne”. La donazione dei gameti sarà quindi gratuita e anonima, mediante un percorso di consenso informato e con l`ausilio del medico. Inoltre, avvertono i legali “non sussistono né rischi di disconoscimento di genitorialità successivo né di creare alcun legame giuridico con il donatore o la donatrice. Sarà sempre possibile sia per la coppia che per il nato ottenere informazioni di carattere sanitario a tutela della sua salute”. Soddisfatto anche Antonio Guglielmino, direttore dell’Istituto di Medicina e Biologia della Riproduzione Hera/Umr di Catania secondo cui proprio la decisione della Corte elimina il rischio di mercificazione in ambito di procreazione medicalmente assistita: “Con questa sentenza, l’Italia interrompe il processo di commercializzazione dei tessuti umani, sviluppatosi proprio grazie ai divieti della legge 40 in diversi paesi della Ue, dove gli speculatori hanno lucrato sulla necessità delle coppie italiane, sfruttando il bisogno economico di giovani donatrici”. Perché “in Italia, la donazione dei gameti, così come avveniva prima della entrata in vigore della legge 40 e dei suoi assurdi divieti, deve essere esclusivamente basata sul principio dell`altruismo e dell`assenza di commercializzazione”.

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