La fecondazione assistita eterologa non è più vietata: ecco cosa cambia

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Il divieto di fecondazione eterologa e’ incostituzionale. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimita’ della norma della legge 40 che vieta il ricorso a un donatore esterno di ovuli o spermatozoi nei casi di infertilita’ assoluta. La Corte costituzionale, nell’odierna Camera di Consiglio – spiega una nota della Consulta – ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale degli articoli 4, comma 3, 9, commi 1 e 3 e 12, comma 1, della Legge 19 febbraio 2004, n. 40, relativi al divieto di fecondazione eterologa medicalmente assistita.

COSA CAMBIA – Con la decisione presa oggi dalla Corte Costituzionale sulla legge 40 cade innanzitutto il divieto di fecondazione assistita eterologa, previsto dall’art. 4 comma 3 della legge, che riportava: “E’ vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo”. Cadono anche, di conseguenza, i due incisi che recitano entrambi “in violazione del divieto di cui all’art. 4, comma 3”, cioe’ del divieto di eterologa, previsti nei commi 1 e 9 dell’art. 9, che resta ovviamente immutato per le altre parti e per i suoi contenuti, compreso il divieto di disconoscimento di paternita’ in caso di eterologa. Incostituzionale, infine, anche l’art. 12 comma 1 sulle sanzioni: “Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro”.

LA LEGGE 40: IN 10 ANNI OLTRE 20 BOCCIATURE – In 10 anni la legge 40 che regola la procreazione medicalmente assistita in Italia ha gia’ visto per 28 volte l’intervento dei tribunali (con oltre 20 ‘bocciature’) e la ‘riscrittura’ di alcune sue parti con sentenza della Corte Costituzionale. Sono quattro i ‘pilastri’ della legge sulla fecondazione in vitro gia’ ‘abbattuti’ dai giudici: il divieto di produzione di piu’ di tre embrioni, l’obbligo di impianto contemporaneo di tutti gli embrioni prodotti, su cui e’ intervenuta appunto la Consulta nel 2009, il divieto di diagnosi preimpianto (ma per le coppie infertili, quelle che hanno accesso alla Pma, con intervento del Tar del Lazio sulle linee guida) e ora il divieto di utilizzo di seme o embrioni esterni alla coppia (la tecnica eterologa).
Ecco la fotografia attuale della legge 40 (secondo una elaborazione dell’Associazione Coscioni):
DIVIETO DI PRODUZIONE DI PIU’ DI TRE EMBRIONI: rimosso con sentenza della Corte Costituzionale 151/2009.
OBBLIGO DI CONTEMPORANEO IMPIANTO DI TUTTI GLI EMBRIONI PRODOTTI: rimosso con sentenza della Corte Costituzionale 151/2009.
DIVIETO DI DIAGNOSI PREIMPIANTO: rimosso con sentenza del Tar del Lazio del 2008 che ha annullato per “eccesso di potere” le Linee Guida per il divieto di indagini cliniche sull’embrione
DIVIETO DI ACCESSO ALLE COPPIE FERTILI MA PORTATRICI DI PATOLOGIE GENETICHE: e’ oggetto della questione di costituzionalita’ sollevata dal Tribunale di Roma e in attesa di udienza davanti alla Corte Costituzionale
DIVIETO DI ETEROLOGA: giudicato oggi incostituzionale dalla Consulta.
DIVIETO DI ACCESSO ALLA FECONDAZIONE ASSISTITA PER SINGLE E COPPIE DELLO STESSO SESSO: in vigore.
In Italia manca pero’, come spiega Gallo, una legislazione di riferimento.

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