Per l’Arpa Puglia l’evento segnalato dai cittadini e dagli ambientalisti il 13 agosto all’Ilva di Taranto e messo in relazione alla ripartenza dell’altoforno 1, “è attribuibile ad emissioni di vapore e non ha determinato alcun impatto rilevabile sulla qualità dell’aria”
I controlli effettuati all’Ilva dall’Arpa Puglia il 14 e 15 agosto scorso sono scattati su disposizione del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Allertato dalle segnalazioni giuntegli da cittadini e ambientalisti di Taranto via social, alcune delle quali corredate anche da foto, Emiliano ha chiesto all’Arpa di controllare. Secondo le segnalazioni, infatti, nei giorni seguenti alla riaccensione dell’altoforno 1 si erano verificati fenomeni emissivi che avevano coinvolto sia l’altoforno 1, riacceso il 6 agosto, che l’acciaieria 1 ripartita a fine luglio, entrambi gli impianti sottoposti a lavori ambientali. I fenomeni emissivi contestati e indicati al presidente della Regione riguardavano, secondo la denuncia fatta, soprattutto lo slopping, ovvero le nuvole di colore rossastro perche’ contenenti polveri di ferro che si sollevano dalle acciaierie dell’Ilva quando ci sono anomalie di funzionamento e di produzione. Invece per l’Arpa Puglia, si legge nella relazione al governatore Emiliano, l’evento segnalato dai cittadini e dagli ambientalisti il 13 agosto all’Ilva di Taranto e messo in relazione alla ripartenza dell’altoforno 1, “e’ attribuibile ad emissioni di vapore e non ha determinato alcun impatto rilevabile sulla qualita’ dell’aria”. Per l’Arpa, alcune delle foto non sono riferibili a slopping ma a “nubi di vapore che rientrano nel normale ciclo di attivita’ degli impianti e che pertanto il programma della video sorveglianza non registra come anomalie”. Per l’Arpa, “la colorazione rosata delle nubi, presente nelle foto inviate, e’ verosimilmente dovuta all’ora ed alla relativa inclinazione dei raggi solari”. Infine per l’altoforno 1 l’Arpa dice che il riavvio “ovviamente comporta un incremento di emissioni” ma, sottolinea l’agenzia, “deve essere valutato dopo il periodo transitorio di avviamento durante il quale i limiti di legge non sono applicabili”.