“Accogliamo con favore la circolare dell’INPS che chiarisce nel dettaglio i termini dell’esenzione dalle fasce di reperibilità dei lavoratori privati colpiti da malattie gravi e invalidanti con invalidità civile superiore al 67%. Sarà compito del medico di famiglia, accertate le condizioni del malato, compilare e inviare per via telematica all’INPS e al datore di lavoro il certificato di malattia, barrando la casella ‘terapie salvavita’ ovvero ‘invalidità’, per evitare che il malato sia sottoposto a visita quando non necessario”. La Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO) giudica positivamente la circolare INPS n. 95 del 7 giugno 2016, a cui sono allegate le nuove linee guida dell’Istituto di Previdenza. “Molteplici le ricadute positive di questi atti di indirizzo – afferma l’Avv. Elisabetta Iannelli, Segretario Generale FAVO –: semplificazione delle procedure per i medici di medicina generale nella compilazione del certificato medico telematico di malattia, riduzione del rischio di abusi in mancanza di diritto all’esenzione, eliminazione di visite di controllo inappropriate e, soprattutto, recuperata serenità dei lavoratori affetti da gravi patologie che non si sentiranno più costretti agli ‘arresti domiciliari in malattia’”. “La circolare INPS – continua l’Avv. Iannelli – segna un importante passo in avanti nell’applicazione della disciplina modificata con i decreti attuativi del Jobs Act. L’INPS fornisce chiarimenti sull’esenzione dalla reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato la cui assenza sia connessa con patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria, o con stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%”.
Nelle linee guida l’Istituto entra anche nel merito della definizione di “terapie salvavita” proponendo un innovativo e interessante distinguo tra terapie vitali e salvavita: alle prime sono riferiti quei trattamenti terapeutici la cui regolare assunzione, anche nelle cronicità, è finalizzata a prevenire/evitare il peggioramento dello stato di salute e che spesso non comporta neppure specifica incapacità al lavoro. Mentre le terapie salvavita sono definite come “cure indispensabili a tenere in vita”, pertanto sono trattamenti che pongono rimedio a potenziali effetti nefasti o letali connessi ad una patologia in atto, cioè richiedono un intervento immediato nella fase acuta di malattia per salvare la persona dalla morte. “Per quanto riguarda specificatamente i malati di cancro – aggiunge l’Avv. Iannelli – le linee guida dell’Istituto precisano che possono essere esentati dalle fasce di reperibilità i lavoratori affetti da ‘neoplasie maligne in trattamento: chirurgico e neoadiuvante, chemioterapico antiblastico e/o loro complicanze, radioterapico’”. La sussistenza dei requisiti per l’esenzione dalle fasce di reperibilità rimane comunque soggetta a possibili verifiche da parte dell’INPS che ha il potere di svolgere azioni di controllo, sia autonomamente sia su richiesta del datore di lavoro. Le linee guida INPS, pur essendo riferite esclusivamente ai lavoratori privati (in attuazione di quanto previsto nei decreti ministeriali), d’ora in poi potranno essere un punto di riferimento anche per i lavoratori pubblici (il cui comparto è stato il primo ad essere esentato dalle fasce di reperibilità con il Dpcm 206 del 2009 emanato su sollecitazione della FAVO). Rimane però il problema dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS ai quali questo diritto fondamentale alla “libertà di circolazione in malattia” deve essere al più presto esteso. Questi lavoratori (ai quali è riconosciuta una seppur minima indennità in malattia) continuano ad essere costretti a casa per essere sempre reperibili in caso di visite fiscali che accertino la loro malattia. “La FAVO torna a chiedere alle Istituzioni competenti che tutti i lavoratori godano degli stessi diritti – conclude Elisabetta Iannelli -. I pazienti oncologici sono uguali o così dovrebbe essere nel rispetto delle esigenze di cura e di tutela del lavoro riconosciute e garantite dalla Carta Costituzionale fino alle più elementari norme contrattuali”.