La proposta di legge sulla legalizzazione della cannabis e dei suoi derivati è approdata oggi in aula alla Camera. Ecco i 10 articoli del ddl: 1) Nel testo unico si legalizza la coltivazione di 5 piantine di cannabis a scopi cosiddetti ricreativi per i soli maggiorenni. E’ consentita inoltre la coltivazione in forma associata, attraverso enti senza fini di lucro, sul modello dei ‘cannabis social club’ spagnoli cui possono associarsi solo persone maggiorenni e residenti in Italia, in numero non superiore a cinquanta. Non possono far parte degli organi direttivi dei social club coloro che siano stati condannati, in maniera definitiva, per alcuni reati di maggiore pericolosità sociale (associazione di tipo mafioso, commercio illecito di precursori di droghe e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope).
2) La detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati è consentita a persone maggiorenni in piccola quantità , 5 grammi innalzabili a 15 grammi in privato domicilio, non subordinata ad alcun regime autorizzatorio. Restano, comunque, sanzionabili le condotte, anche se aventi ad oggetto la *cannabis* in quantità inferiori ai limiti stabiliti, per le fattispecie previste dall’articolo 73 (ad esempio, il piccolo spaccio). Si disciplina, inoltre, la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa ottenuti per finalità terapeutiche (non di prodotti medicinali contenenti derivati naturali o sintetici della cannabis, su cui già esiste una specifica disciplina), anche in deroga ai limiti previsti al comma 1 dell’articolo 30-bis, introdotto dall’articolo 2 in esame, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima. Si stabilisce, infine, un principio generale di esclusione dell’assunzione (fumo) di prodotti derivati dalla cannabis in luoghi pubblici, aperti al pubblico e in ambienti di lavoro, pubblici e privati.
3) Condotte non punibili e fatti di lieve entità. Il testo sancisce la non punibilità della cessione gratuita di *cannabis* e dei prodotti da essa ottenuti a determinate condizioni ed entro specifici limiti. In sostanza si depenalizza la cessione gratuita a una persona maggiorenne (e comunque la cessione che avvenga tra soggetti minori) di una modica quantità di cannabis (comunque nel limite massimo previsto per la detenzione personale consentita), in quanto presuntivamente preordinata al consumo personale. Tale previsione, unitamente a quella di cui all’articolo 30-bis (detenzione personale), introduce un limite quantitativo entro il quale le condotte si considerano di per sé rientranti, salvo prova contraria, nell’ambito del consumo individuale o collettivo; la lettera *b)* riformula la disciplina dei reati di lieve entità, adeguandola alla ripristinata distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, a seguito della citata pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 32 del 2014), al fine di ovviare all’irrazionale equiparazione del trattamento sanzionatorio per fatti illeciti di lieve entità, a prescindere dalla tipologia di sostanza.
4) Il testo esclude la sanzionabilità amministrativa ad esempio sospensione della patente di guida, della licenza di porto d’armi, del passaporto delle condotte ivi indicate, finalizzate all’uso personale dei derivati della cannabis. Le sanzioni sono accresciute sensibilmente (quintuplicate) nel caso di violazione delle norme in materia di coltivazione in forma associata.
5) Il monopolio della cannabis prevede che il sistema delle autorizzazioni per la coltivazione delle piante di *cannabis*, la preparazione dei prodotti da essa derivati e la loro vendita al dettaglio nel mercato legale avvengano istituendo un monopolio di Stato e prevedendo anche forme di autorizzazione all’esercizio dell’attività di produzione, trasformazione e vendita da parte di soggetti privati. Il quadro della disciplina che emerge è particolarmente restrittivo sia sotto il profilo fiscale, dove è sostanzialmente equiparato a quello dei tabacchi, sia sotto il profilo economico-commerciale (tracciabilità del processo produttivo, divieto di importazione e di esportazione di piante di *cannabis* e prodotti derivati, autorizzazione per la vendita al dettaglio solo in esercizi dedicati esclusivamente a tale attività, vigilanza del Ministero della salute sulle tipologie e delle caratteristiche dei prodotti ammessi in commercio e sulle modalità di confezionamento). La violazione del monopolio comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal titolo VIII del testo unico. L’obiettivo è complessivamente quello di giungere a un sistema di offerta in grado di soddisfare (cioè sottrarre al mercato criminale) la domanda di *cannabis*, senza incentivarne né ampliarne il consumo.
6) La coltivazione della cannabis per la produzione farmaceutica e semplificazione del regime di produzione, prescrizione, distribuzione e dispensazione dei farmaci contenenti prodotti derivati dalla *cannabis *rinvia a un decreto del Presidente della Repubblica la disciplina delle modalità di individuazione delle aree per la coltivazione di cannabis destinata a preparazioni medicinali e delle aziende farmaceutiche autorizzate a produrle, in modo da soddisfare il fabbisogno nazionale; autorizza espressamente enti, persone giuridiche private, istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali e di ricerca alla coltivazione di piante comprese nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14 del testo unico per scopi scientifici, sperimentali, didattici, terapeutici o commerciali finalizzati alla produzione farmacologica e semplifica le modalità di consegna, prescrizione e dispensazione dei farmaci contenenti cannabis. Oggi la possibilità di accedere alla cosiddetta cannabis* terapeutica è di fatto pregiudicata da vincoli amministrativo-burocratici, per superare i quali è utile un intervento legislativo di semplificazione delle procedure, sia per l’approvvigionamento delle materie prime per la produzione nazionale, sia per la concreta messa a disposizione dei preparati per i malati.
7) I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione dei limiti e delle modalità previsti per la coltivazione e per la detenzione di cannabis, in forma personale o associata, siano interamente destinati a interventi informativi, educativi, preventivi, curativi e riabilitativi, realizzati dalle istituzioni scolastiche e sanitarie e rivolti a consumatori di droghe e a tossicodipendenti. Il 5 per cento del totale annuo dei proventi verrà destinato al finanziamento dei progetti del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.