La proposta di legge per la legalizzazione della Cannabis e il suo utilizzo a fini terapeutici, dopo un lungo esame in commissione alla Camera e l’approdo in Aula a fine luglio per la discussione generale, ha subito uno stop per le contrarieta’ trasversali ed e’ tornata in commissione, dove si ripartira’ con le votazioni sui circa 1.800 emendamenti. Il testo, frutto della mediazione tra le varie forze politiche e del lavoro promosso dall’intergruppo parlamentare, che ha raccolto 220 firme tra deputati e senatori, e’ a prima firma Roberto Giachetti ed e’ composto da 10 articoli. Tra le novita’ importanti, l’introduzione del principio della “detenzione lecita” di una certa quantita’ di Cannabis per ‘uso ricreativo’, pari a 5 grammi, innalzabili a 15 se in domicilio privato. Resta invece illecito e quindi punibile il “piccolo spaccio”. E’ consentita la detenzione di Cannabis per uso terapeutico entro i limiti della prescrizione medica. Inoltre, e’ possibile coltivare piante di Cannabis fino a un massimo di 5 di sesso femminile.
Questo il testo della proposta di legge:
– COLTIVAZIONE IN FORMA PERSONALE E ASSOCIATA DI Cannabis: sono consentite a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione personale di piante di Cannabis di sesso femminile nel limite di cinque e del prodotto da esse ottenuto. Chiunque intenda coltivare Cannabis invia, allegando la copia di un documento di identita’ valido, una comunicazione all’ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente, recante l’indicazione dei propri dati anagrafici e del luogo in cui intende effettuare la coltivazione. La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. E’ consentita la coltivazione di Cannabis in forma associata, in misura proporzionata al numero degli associati, che devono essere maggiorenni e residenti in Italia e in numero non superiore a cinquanta. A tale fine il responsabile legale invia una comunicazione all’ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente. Non e’ consentito associarsi a piu’ di un ente che abbia come finalita’ istituzionale la coltivazione di Cannabis. La coltivazione e la conseguente detenzione possono essere effettuate decorso il termine di trenta giorni dalla data di invio della comunicazione, senza che il competente ufficio regionale dei monopoli di Stato si sia pronunciato in senso negativo sulla sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti.
– DETENZIONE PERSONALE DI Cannabis E USO TERAPEUTICO: e’ consentita ai maggiorenni la detenzione personale di Cannabis e dei prodotti da essa derivati in misura non superiore a cinque grammi lordi. Il limite e’ aumentato a quindici grammi lordi per la detenzione in privato domicilio. E’ altresi’ consentita la detenzione personale di Cannabis e dei prodotti da essa derivati in quantita’ maggiori di quelle previste dal comma 1, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima.
– DIVIETO IN LUOGHI PUBBLICI E DI LAVORO: E’ vietato fumare prodotti derivati dalla Cannabis negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati.
– CONDOTTE NON PUNIBILI E FATTI DI LIEVE ENTITA‘: Non e’ punibile la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi di Cannabis e dei prodotti da essa derivati destinati al consumo personale salvo che il destinatario sia persona minore o manifestamente inferma di mente. La punibilita’ e’ comunque esclusa qualora la cessione avvenga tra persone minori.
– PENE PER TRASGRESSORI: i trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei anni e una multa da euro 2.064 a euro 13.000 ovvero con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, coltiva, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze comprese nella tabella II prevista dall’articolo 14, in violazione dei limiti e delle modalita’ previsti dagli articoli 26, comma 1 – bis , e 30 – bis , e’ sottoposto, se persona maggiorenne, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000, in proporzione alla gravita’ della violazione commessa. In caso di violazione delle disposizioni dell’articolo 26, comma 1 – ter, l’importo della sanzione e’ da euro 500 a euro 5.000.
– MONOPOLIO DELLA Cannabis: la coltivazione della Cannabis, la preparazione dei prodotti da essa derivati e la loro vendita sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente titolo la coltivazione per uso personale di piante di Cannabis di sesso femminile nel limite di cinque nonche’ la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo personale.
– LICENZA DI VENDITA AL DETTAGLIO DELLA Cannabis E DEI PRODOTTI DA ESSA DERIVATI: L’Agenzia delle dogane e dei monopoli puo’ autorizzare la vendita al dettaglio della Cannabis e dei prodotti da essa derivati a persone maggiorenni, in esercizi commerciali destinati esclusivamente a tale attivita’. Sono vietate la semina, la coltivazione e la vendita di piante di Cannabis nonche’ la preparazione e la vendita dei prodotti da esse derivati, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. Sono altresi’ vietate, in ogni caso, l’importazione e l’esportazione di piante di Cannabis e dei prodotti da esse deriva ti, anche se effettuate da soggetti autorizzati. Seguono poi gli articoli che disciplinano l’attivita’ di controllo e prevenzione da parte dei ministeri competenti, e tutta la parte relativa all’uso terapeutico della Cannabis.
– DESTINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE: I proventi derivanti dalla legalizzazione della Cannabis sono destinati al 5% del totale annuo al finanziamento dei progetti del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. I proventi delle sanzioni amministrative sono interamente destinati ad interventi informativi, educativi, preventivi, curativi e riabilitativi.
– RELAZIONE ALLE CAMERE: Il Presidente del Consiglio dei ministri, a decorrere dall’anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 31 ottobre di ciascun anno una relazione alle Camere sullo stato di attuazione della legge e sui suoi effetti, sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti.