Ddl parchi, novità per l’idroelettrico

MeteoWeb

Scende a 100 kilowatt (dai 220 kw originari) la soglia sopra la quale il titolare di un impianto idroelettrico all’interno di un’area protetta dovrà versare il contributo ambientale ma l’ammontare del versamento dovrà essere ridefinito dal secondo anno di applicazione della norma. Lo prevede un subemendamento (presentato da Forza Italia e Area popolare) approvato, in commissione Ambiente al Senato, all’emendamento royalties del relatore Massimo Caleo, al ddl Parchi. La proposta di modifica sulle royalties riscrive per intero l’articolo 9 del ddl di riforma della legge quadro sulle aree protette prevedendo una sorta di prelievo di scopo sulle attività energetiche nei parchi – come il passaggio di gasdotti o lo sfruttamento idroelettrico delle acque – destinato in parte ad alimentare un fondo a sostegno degli enti parco.

Nello specifico, il subemendamento approvato sostituisce per interno il comma 1-bis dell’articolo, prevedendo che “i titolari di concessioni di derivazione d’acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, di potenza superiore a 100 KW, alla data di approvazione della presente legge, aventi le opere di presa collocate all’interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle medesime aree, sono tenuti al versamento annuale in favore dell’ente gestore dell’area medesima di una somma di ammontare pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità”. L’emendamento originario del relatore prevedeva invece una soglia di 220 kilowatt. Un’altra novità riguarda l’ammontare del contributo successivo al primo anno di applicazione, che dovrà essere definito dal ministero dell’Ambiente: “L’ammontare definitivo di detto contributo, l’articolazione del medesimo per classi di potenza, e le modalità di versamento all’area protetta – si legge nel subemendamento approvato – sono determinati con decreto del ministro dell’Ambiente di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall’approvazione della presente disposizione”. In precedenza il contributo del 10% veniva fissato anche per gli anni successivi.

Condividi