Da cosa è un ospedale alle modalità di ricovero, fino ai diritti e doveri del paziente: Altroconsumo, l’associazione per la tutela e difesa dei consumatori, in ‘Diritti in Salute’ elenca e spiega tutto ciò che è opportuno sapere sull’ospedale, istituzione portante dell’assistenza sanitaria. Il progetto Diritti in Salute, nato dalla collaborazione tra Altroconsumo e Acu, associazione consumatori utenti, e finanziato dal ministero dello Sviluppo economico, darà una risposta ai dubbi più comuni in materia sanitaria. Ecco, in sintesi, alcune delle informazioni utili ai cittadini negli approfondimenti dedicati a ospedali e diritti dei pazienti:
– CHE COS’E L’OSPEDALE? L’ospedale può essere una struttura sia pubblica che privata, convenzionata o meno col Servizio sanitario nazionale (Ssn). E’ organizzato in dipartimenti costituiti da unità operative semplici o complesse, strutturate in base alla specifica patologia e specialità medica o chirurgica di riferimento. Sono presenti, inoltre, i dipartimenti dei servizi che assicurano il supporto tecnico alle attività cliniche. Le cure ospedaliere sono parte integrante dell’assistenza fornita dal Ssn, che garantisce al cittadino la possibilità di essere curato per quelle patologie acute che richiedono un intervento urgente o un ricovero programmato. Le prestazioni che l’ospedale può offrire sono incluse nei Livelli essenziali d’assistenza (Lea), e regolamentati delle singole Regioni che possono decidere di aggiungere prestazioni non incluse a livello a nazionale.
– L’OSPEDALE PUBBLICO. E’ una struttura del Ssn che offre varie prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione sia in regime ambulatoriale, sia in regime di ricovero. E’ richiesto il pagamento di un ticket per alcune prestazioni, come le visite ambulatoriali o gli esami diagnostici per i pazienti non ricoverati, mentre sono gratuiti i servizi per i ricoverati: la degenza, gli esami necessari per l’intervento, l’attività in sala operatoria e le cure postoperatorie. Le prestazioni erogate dal Ssn sono solo quelle individuate nei Lea, pertanto, qualora un cittadino volesse sottoporsi ad una prestazione sanitaria non compresa nei Livelli essenziali d’assistenza, il relativo costo sarebbe totalmente a suo carico. Generalmente all’interno dell’ospedale pubblico non è possibile scegliere il medico che opera e che seguirà durante la degenza, però, a pagamento, è possibile richiedere una camera singola con bagno privato, telefono e televisore o scegliere il medico specialista e il chirurgo tra i professionisti che hanno scelto l’attività intramuraria.
– L’OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO. E’ una struttura privata che offre prestazioni sanitarie in convenzione con il Ssn, ricorda Altrocunsumo. La Regione, dopo alcune specifiche verifiche, ne determina l’accreditamento al Servizio sanitario nazionale, cioè la possibilità per l’ospedale di fornire i propri servizi dietro impegnativa del medico e pagamento del ticket. Non tutte le prestazioni offerte da un ospedale privato accreditato sono sempre erogabili in regime di convenzione col Ssn, mentre sono sempre accessibili a pagamento. Le regole per l’accesso, la degenza e le dimissioni sono le stesse di un ospedale pubblico, così come la gratuità dei servizi per il cittadino. In un ospedale privato accreditato l’accesso e la permanenza sono gratuiti al pari di quanto avviene nell’ospedalità pubblica. E’ la Regione che provvede al rimborso dei costi in base alla convenzione con i singoli istituti. In base alle singole realtà, si può dover pagare per i cosiddetti ‘extra’ legati al servizio alberghiero.
– L’OSPEDALE NON ACCREDITATO. E’ una clinica privata che non ha ottenuto, o non ha richiesto, l’accreditamento dalla Regione. Solo le prestazioni preventivamente autorizzate dall’azienda sanitaria di pertinenza possono essere rimborsate, totalmente o in parte, altrimenti la spesa è sempre a carico del cittadino.
– LA CARTA DEI SERVIZI. E’ il mezzo attraverso il quale qualsiasi soggetto che offre un servizio pubblico individua gli standard della propria prestazione, dichiarando i propri obiettivi e riconoscendo specifici diritti al cittadino. La Carta dei servizi di un ospedale contiene informazioni sulle prestazioni erogate, sulle tariffe, sulle modalità di accesso ai servizi. La Carta è anche lo strumento fondamentale con il quale si attua il principio di trasparenza, attraverso la esplicita dichiarazione dei diritti e dei doveri sia del personale, sia degli utenti. E’ fondamentale che i cittadini richiedano la Carta dei servizi nella struttura a cui si rivolgono per ottenere una prestazione: averla disposizione è utile per prevenire alcuni problemi, ma soprattutto in caso di violazione di un diritto, per presentare un reclamo ed essere tutelati. Nel caso in cui una struttura non dovesse rispettare la Carta, è possibile fare un reclamo all’Urp. Se è la condotta del singolo medico a non rispettare la Carta dei servizi, oltre a fare un reclamo all’Urp è possibile fare una segnalazione all’Ordine dei medici.
– DIRITTI DEL PAZIENTE. Durante la permanenza in ospedale – spiega Altrocunsumo – il paziente deve vedere rispettare i propri diritti: ricevere notizie e informazioni che permettano di essere informato sull’intervento e le terapie, degli eventuali rischi; essere assistito e curato con competenza e attenzione; ottenere riservatezza e privacy per ciò che riguarda i dati sul proprio stato di salute; ricevere le visite di familiari e amici negli orari stabiliti per le visite.
– DOVERI DEL PAZIENTE. Il paziente ha anche dei doveri da rispettare: fornire ai sanitari informazioni veritiere su patologie e disturbi, sulle malattie pregresse, sui farmaci assunti, sui ricoveri ed esami precedenti; comportarsi in modo rispettoso del personale sanitario e degli altri pazienti; rispettare gli appuntamenti programmati e il trattamento prescritto alla dimissione. In alcuni casi il paziente può chiedere di uscire dall’ospedale con un permesso temporaneo, per esempio il sabato o la domenica. L’autorizzazione deve essere concessa dal primario o da un medico del reparto dove è ricoverato l’ammalato.
– DIRITTO A RICEVERE FARMACI. Il cittadino ha diritto a ricevere i farmaci di cui necessita al momento della dimissione – ricorda Altroconsumo – Sarà il personale di reparto a consegnarli e cura del paziente recarsi dal medico il prima possibile per richiedere la prescrizione della terapia. Per le tipologie di farmaci la cui consegna diretta al paziente non è prevista dall’accordo tra ospedale e azienda sanitaria territoriale, gli specialisti ospedalieri possono prescrivere su ricettario Ssr il primo ciclo terapeutico, al fine di assicurare la continuità terapeutica, soprattutto se il paziente è impossibilitato ad andare dal suo medico per farsi fare la prescrizione. In caso di emergenza, si può sempre ricorrere alla fornitura senza ricetta in caso di urgenza.
– LA CARTELLA CLINICA. E’ il documento dove vengono annotati giorno per giorno tutti gli interventi clinici effettuati durante il ricovero. Si tratta di un atto ufficiale che non solo ha scopi clinici per l’assistenza, per una valutazione dell’efficacia delle cure o come tramite di informazione tra i vari operatori o per rilievi statistici e scientifici, ma anche medico-legali ed economico-amministrativi di notevole importanza. Inoltre riporta dati sensibili, soprattutto di carattere sanitario, e perciò è sottoposta alla legislazione per la tutela della privacy. Viene rilasciata: al diretto interessato se maggiorenne fornito di valido documento d’identità; al tutore o a chi esercita la patria potestà (in caso di minore o incapace) fornito di valido documento d’identità e la tessera sanitaria del minore; a una persona con apposita delega scritta fornita di validi documenti d’identità. Al momento delle dimissioni, il personale sanitario del reparto deve consegnare una scheda riassuntiva contenente: la diagnosi di ingresso, gli accertamenti eseguiti, il tipo di intervento chirurgico praticato, la terapia medica effettuata, la terapia domiciliare da seguire, i suggerimenti per il medico curante e il giorno dell’eventuale controllo medico. Al momento della dimissione, Altroconsumo consiglia di farsi restituire la documentazione sanitaria consegnata all’accettazione in ospedale. Esami precedenti o accertamenti eseguiti prima del ricovero non rientrano nella cartella clinica.
– IL CONSENSO INFORMATO. E’ l’espressione della volontà del paziente, che dopo essere stato informato in modo chiaro e comprensibile, autorizza il medico a eseguire un trattamento medico chirurgico. Nessuna cura può essere effettuata, nessun intervento può essere compiuto senza l’autorizzazione del paziente, evidenzia Altroconsumo. Il paziente deve conoscere: la diagnosi clinica obiettiva; la descrizione dell’intervento e/o della terapia ritenuti necessari e i rischi del loro rifiuto; le eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche; le tecniche e i materiali impiegati; i benefici attesi e i rischi prevedibili; le possibili complicanze; i comportamenti che il paziente deve successivamente mettere in atto per evitare complicazioni. In caso di paziente minorenne, il consenso va richiesto ai genitori, anche ad uno solo di essi per i trattamenti comuni o di routine, ad entrambi per interventi di maggior rilevanza. Per alcuni trattamenti non è obbligatorio acquisire il consenso dei genitori, ma è sufficiente quello del minore: è il caso ad esempio di esami di laboratorio e cure per malattie trasmissibili sessualmente, prescrizioni mediche e somministrazioni per la procreazione responsabile.
L’informativa e il consenso possono essere prestati anche in forma orale, tranne quando la legge o il Codice di deontologia medica richiedono la forma scritta, ossia in caso di: trapianto di organi; Aids; terapie con plasma derivati ed emoderivati; sperimentazione scientifica; prelievo ed innesto di cornea; uso di medicinali al di fuori delle indicazioni autorizzate; procreazione assistita; farmaci non ancora registrati o non autorizzati al commercio oppure per indicazione e dosaggi non previsti dalla scheda tecnica; prevedibile rischio di morte o di esiti che incidano sull’integrità psico-fisica; prelievo di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto; interventi sul genoma umano; indagini predittive; interventi di medicina potenziativa ed estetica.
Al di fuori di queste ipotesi, il medico può sempre decidere di formalizzare il consenso con atto scritto. Nella pratica, per ottenere il consenso scritto, di solito è utilizzato un modulo prestampato; è importante sapere che firmarlo non è sufficiente se non effettivamente preceduto da un’informativa chiara e completa e soprattutto non limita la responsabilità del sanitario in caso di errore medico. Se non adeguatamente informato, il paziente può chiedere il risarcimento del danno da mancato consenso informato, liquidabile separatamente e indipendentemente dall’eventuale danno alla salute: a tal fine, deve dimostrare che, se correttamente informato, non avrebbe acconsentito all’intervento o al trattamento poi praticati. Il medico è autorizzato ad agire senza il consenso del paziente solo in due casi: lo stato di necessità (quando la persona è in pericolo di vita o in coma) e i trattamenti sanitari obbligati per legge (per esempio in caso di malattia contagiosa).
– Il REPARTO DI LUNGODEGENZA. Al momento delle dimissioni dall’ospedale, se il paziente ha ancora bisogno di cure e assistenza specialistica può essere indirizzato verso le strutture di lungodegenza. Si tratta di reparti ospedalieri dove l’assistenza è garantita 24 ore su 24. Per accedere ai reparti di lungodegenza occorre una richiesta del medico di famiglia e attendere i tempi delle liste di attesa, oppure il trasferimento avviene direttamente dal reparto ospedaliero dove il paziente era ricoverato. Se l’ammalato ha bisogno di cure mediche o riabilitative continuate dopo l’intervento – suggerisce Altrocunsumo – chiedete che sia trasferito direttamente nei reparti di lungodegenza. Durante il periodo di degenza tutti i costi sono a carico della struttura, il paziente non deve pagare nulla, ma perde il diritto all’assegno di accompagnamento in caso di invalidità e all’assegnazione del medico di famiglia.
– IL PRONTO SOCCORSO. E’ la struttura che garantisce esclusivamente il trattamento delle emergenze-urgenze, ovvero di quelle condizioni patologiche, spontanee o traumatiche, che necessitano di immediati interventi diagnostici e terapeutici. Si accede al Pronto soccorso direttamente o con l’ambulanza chiamando il numero 112. Altroconsumo ribadisce che è bene rivolgersi al Pronto soccorso esclusivamente per problemi acuti urgenti e non differibili al giorno dopo o risolvibili dal medico di base, dal pediatra di libera scelta o dai medici della continuità assistenziale. Ogni visita inutile al Pronto soccorso è un ostacolo a chi ha una vera urgenza. Per disincentivare i ricorsi non urgenti, più o meno tutte le Regioni hanno adottato il pagamento del ticket. Per le prestazioni di Pronto soccorso non seguite da ricovero, codificate come codice bianco, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro, 50 euro in alcuni casi. In alcune regioni si paga una quota fissa anche per i codici verdi non seguiti da ricovero.
Oltre al pagamento della quota fissa, alcune Regioni prevedono anche la compartecipazione della spesa per eventuali prestazioni diagnostiche di laboratorio, strumentali o altre terapie erogate in concomitanza con la visita al pronto soccorso. Non è previsto il pagamento del ticket, invece, per i minori di 14 anni e i cittadini esenti, tranne che per il Friuli e la Provincia autonoma di Bolzano dove non esiste esenzione per l’accesso al Pronto soccorso. (AdnKronos)