E per i maturandi delle scuole che sono state colpite dal terremoto? Cosa accade? La legge prevede che ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Si richiamano, in proposito, i chiarimenti forniti con la circolare ministeriale 4 marzo 2011, n. 20 e, da ultimo, con la nota prot. n. 1000 del 22 febbraio 2012. I maturandi delle aree colpite dal sisma pur non avendo i 200 giorni complessivi richiesta a copertura dell’attività scolastica svolta, hanno una ‘deroga’. O meglio ai sensi dell’art.5, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2017 (n. 8, convertito con modificazioni dalla legge n. 45 del 7 aprile 2017) per le scuole site nei comuni colpiti dal sisma delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, l’anno scolastico 2016/2017 – in deroga all’articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – è valido sulla base delle attività didattiche effettivamente svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni. Nelle stesse scuole, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per la valutazione degli studenti non è richiesta la frequenza minima di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004 (n.59) e di cui all’articolo 14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009.
Maturità: per gli studenti delle zone terremotate vale l’attività didattica effettivamente svolta
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