Da meta’ febbraio sara’ obbligatorio indicare sulle confezioni di pasta e riso, l’indicazione del Paese di coltura, lavorazione e confezionamento. Lo afferma noto il Mipaf, il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali che rende noto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei due decreti interministeriali, firmati dai ministri Maurizio Martina e Carlo Calenda. Entrano cosi’ in vigore i provvedimenti che introducono la sperimentazione per due anni del sistema di etichettatura, nel solco della norma gia’ in vigore per i prodotti lattiero caseari. I decreti prevedono, a partire dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, una fase di 180 giorni per l’adeguamento delle aziende al nuovo sistema e lo smaltimento delle etichette e confezioni gia’ prodotte. Quindi l’obbligo definitivo scattera’ il 16 febbraio per il riso e il 17 febbraio per la pasta. “Da meta’ febbraio – ha dichiarato il ministro Martina – avremo finalmente etichette piu’ trasparenti sull’origine di riso e grano per la pasta. E’ una scelta decisa compiuta insieme al ministro Calenda, che anticipa la piena attuazione del regolamento europeo 1169 del 2011. Il nostro obiettivo e’ dare massima trasparenza delle informazioni al consumatore, rafforzando cosi’ la tutela dei produttori e dei rapporti di due filiere fondamentali per l’agroalimentare Made in Italy. Non rinunceremo a spingere ancora in Europa perche’ questi provvedimenti vengano presi per tutta l’Ue”.
Di seguito cosa prevedono i decreti. Il decreto grano/pasta in particolare prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture: a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato; b) Paese di molitura: nome del paese in cui il grano e’ stato macinato. Se queste fasi avvengono nel territorio di piu’ Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE. Se il grano duro e’ coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potra’ usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”. Per il riso, il provvedimento prevede che sull’etichetta devono essere indicati: a) “Paese di coltivazione del riso”; b) “Paese di lavorazione”; c) “Paese di confezionamento”. Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese e’ possibile utilizzare la dicitura “Origine del riso: Italia”. Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di piu’ Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE. Le indicazioni sull’origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili e indelebili.