Internet, lo studio: l’impatto del web sulla famiglia nell’era dei social network

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L’impatto del web e dei nuovi media come i social network e Skype nelle relazioni di famiglia. La pubblicazione della giurista Alessandra Gatto ‘Social network, Skype, nuovi media nelle relazioni familiari’, edita da Giuffrè nella collana ‘Teoria e pratica del diritto’, affronta in maniera puntuale e sulla scorta delle più recenti interpretazioni giurisprudenziali l’incidenza della telematica nelle relazioni interpersonali e le sue conseguenze in tema di diritto di famiglia.

VIOLAZIONE OBBLIGO FEDELTA’ CONIUGALE ATTRAVERSO LA RETE – L’obbligo di fedeltà ”si traduce nell’impegno dei coniugi a non tradire la fiducia dell’altro, preservando il rapporto di dedizione fisica e sentimentale”. L’esclusività del vincolo matrimoniale, osserva Gatto, sembra essere ”incompatibile con la sussistenza di un legame amoroso che, se pur consistente in scambi di e-mail e di messaggi, risulti, alla stregua delle concrete circostanze, idonea a minare il rapporto di devozione al quale ciascuno dei coniugi è tenuto nei confronti dell’altro”.

La relazione amorosa nata tramite internet ”e consistente nello scambio reiterato e continuo di messaggi e di e-mail, sebbene non sfociata in incontri personali”, può dar luogo in taluni casi alla violazione dell’obbligo di fedeltà. Ai fini dell’addebito della separazione la semplice relazione sentimentale instaurata tramite internet non determina di per sé l’addebito, essendo necessario il rigoroso accertamento, da parte del giudice, che la cosiddetta relazione virtuale sia stata causa ovvero concausa della irreparabile frattura del rapporto coniugale”.

L’addebito deve essere escluso ”qualora la relazione sentimentale instaurata per mezzo della rete telematica sia successiva a una preesistente crisi coniugale, non sussistendo un nesso causale tra crisi familiare e relazione virtuale”. In definitiva, “l’utilizzo di internet quale modalità attraverso cui avviene la violazione di uno dei doveri derivanti dal vincolo matrimoniale, ossia dell’obbligo di dedizione spirituale, non può di per sè escludere, in linea di principio, la pronuncia di addebito potendo semmai rendere necessaria una specifica analisi delle peculiari circostanze connesse alla modalità telematica, che consenta un puntuale accertamento in ordine alla sussistenza o meno del nesso causale rilevante”.

Va detto poi che la giurisprudenza di legittimità “ha rilevato che una relazione instaurata da uno dei coniugi sul web non è un elemento sufficiente per addebitare a questi la fine del matrimonio, qualora manchi la prova che la storia virtuale sia stata la causa del fallimento del matrimonio”. Nell’ipotesi di relazione virtuale non può comunque “escludersi la possibilità che siffatto legame sentimentale abbia leso i diritti fondamentali dell’altro coniuge quali la salute, l’onore ecc. Il danno non patrimoniale per l’instaurazione di una relazione virtuale da parte del coniuge con un terzo appare, tuttavia, difficile da dimostrare stante la diversa incidenza causale sul rapporto familiare che una relazione nata attraverso Internet provoca rispetto a una relazione extraconiugale connotata da incontri personali, in considerazione del rilievo da attribuire alla lesione di diritti inviolabile della persona umana”.

RESPONSABILITA’ GENITORI PER DANNI CAUSATI DA FIGLI MINORI PER USO SCORRETTO RETE – L’opera monografica di Alessandra Gatto tratta poi diffusamente del tema dei diritti e doveri nel rapporto tra genitori e figli, dall’obbligo del mantenimento al diritto del minore all’educazione e all’istruzione, fino a un vero e proprio ‘diritto all’amore’ e alla continuità affettiva: “il primo comma dell’art. 315-bis c.c. attribuisce al figlio il diritto a essere assistito moralmente dai propri genitori: con tale riconoscimento la riforma della filiazione ha espressamente previsto il diritto del figlio a essere amato dai propri genitori”, scrive l’autrice. In tema di responsabilità civile dei genitori e degli insegnanti per i danni cagionati dai minori, il volume affronta anche il tema del cosiddetto cyberbullismo, “da intendere quale forma di aggressione realizzata attraverso l’uso delle rete telematica e principalmente per mezzo di internet”.

Per quanto concerne la responsabilità civile dei genitori, “le condotte aggressive e molestie poste in essere dal minore attraverso i mezzi offerti della moderna tecnologia denotano di per sé è una scarsa educazione e vigilanza da parte dei genitori. L’assenza di colpa diviene in queste circostanze molto difficile da provare”.

DIRITTO MINORE ALLA BIGENITORIALITA’ E LE MODERNE TECNOLOGIE – Un ambiente familiare sereno “costituisce elemento fondamentale per un equilibrato sviluppo psicofisico dei figli. Con specifico riferimento ai figli minori è opportuno sottolineare -rileva Alessandra Gatto- come questi ultimi necessitino di essere allevati dai propri genitori in un ambiente consono e idoneo al soddisfacimento delle proprie esigenze. La crisi del nucleo familiare costituisce sicuramente un evento negativo per i figli, specie se di tenera età, non avendo questi ultimi raggiunto una maturità tale da fornire loro gli strumenti per affrontare una siffatta situazione”.

I mezzi di comunicazione audiovisiva che, nell’ipotesi di rottura del nucleo familiare, consentono al minore una maggiore vicinanza con il genitore non più convivente, pongono tuttavia nuovi problemi relativi all’influenza degli stessi sul equilibrato sviluppo dei figli minori”. In particolare, “è bene riflettere sulla possibilità o meno per le moderne tecnologie di contribuire a valorizzare le relazioni familiari tra il minore e il genitore non più convivente con lui”. Recenti pronunce giurisprudenziali, nota la giurista, hanno “ammesso la possibilità per il padre di coltivare il rapporto relazionale con i propri figli attraverso l’uso di webcam”.

Il diritto di visita on line e il collegamento per via telematica, “pur non potendo sostituire la presenza fisica del genitore, costituisce comunque una modalità attraverso la quale è possibile dare attuazione al diritto del minore di mantenere, a seguito della crisi familiare e al trasferimento di residenza di un genitore, rapporti continuativi e significativi con il genitore lontano”. Nell’ipotesi di rottura del nucleo familiare e in particolare nei casi di lontananza del genitore non collocatario, la comunicazione attuata attraverso la rete telematica costituisce senz’altro un importante strumento di supporto per quanto concerne il mantenimento del legame affettivo tra il genitore il figlio”. Tuttavia, come affermato anche dalla Suprema Corte, “non è ammissibile la sostituzione del rapporto virtuale agli incontri periodici tra genitore e figlio”. Il minore, conclude la giurista, “ha infatti la necessità di relazionarsi con i propri genitori in un quadro ambientale consono e adatto: solo così sarà possibile il sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico del minore stesso”.

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