Etichetta: obbligo dell’indicazione del paese d’origine anche per il riso

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Da ieri, 12 Febbraio, diventa obbligatorio indicare sulle confezioni l’indicazione del paese d’origine del riso. Il decreto interministeriale firmato dai ministri delle Politiche Agricole e dello Sviluppo Economico, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 16 agosto scorso, prevede l’indicazione di origine obbligatoria per la pasta/grano e per il riso che entra in vigore 180 giorni dopo. Per quest’ultimo l’etichetta dovrà riportare il “Paese di coltivazione del riso” quello di “lavorazione” e di “confezionamento”. Se le tre fasi avvengono nello stesso paese, ad esempio in Italia, è possibile utilizzare la dicitura “Origine del riso: Italia”.

Se invece, le tre fasi avvengono nel territorio di più paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: “Origine del riso: Paesi UE”, “Paesi NON UE” e “Paesi UE E NON UE”. Tutto questo per far chiarezza sulle varietà impiegate nei sacchetti e sull’uso della dicitura “Classico” a garanzia del made in Italy.

Stessa cosa per la pasta, infatti sulle confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:

  • Paese di coltivazione del grano: nome del paese nel quale il grano viene coltivato;
  •  Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato.

Se queste fasi avvengono nel territorio di più paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.

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