Agricoltura, Corte Ue: “Piante create con mutagenesi sono Ogm”

MeteoWeb

Con la sentenza la Corte stabilisce, anzitutto, che gli organismi ottenuti per mutagenesi sono Ogm per la direttiva sugli Ogm, nei limiti in cui le tecniche e i metodi di mutagenesi modificano il materiale genetico di un organismo con modalità che non si realizzano naturalmente.

Ne consegue che queste piante rientrano, in linea di principio, nell’ambito di applicazione della direttiva e sono soggette agli obblighi previsti.

La Corte constata, tuttavia, che la direttiva non si applica agli organismi ottenuti per mezzo di determinate tecniche di mutagenesi, cioè quelle che sono state utilizzate “convenzionalmente in varie applicazioni, con una lunga tradizione di sicurezza”.

Una tecnica convenzionale è, per esempio, l’irradiazione di vaste popolazioni vegetali con radiazioni (raggi gamma, raggi X e altri), selezionando poi i pochi individui che hanno sviluppato le caratteristiche migliorative desiderate.

La Corte precisa però che gli Stati membri sono liberi di assoggettare questi organismi agli obblighi di cui alla direttiva sugli Ogm o ad altri obblighi. Infatti, la circostanza che questi organismi siano esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva non significa che le persone interessate possano liberamente disseminarli nell’ambiente o immetterli sul mercato nell’Ue. Gli Stati membri hanno così la facoltà di legiferare in merito, rispettando il diritto dell’Unione, in particolare le norme sulla libera circolazione delle merci.

Quanto alla questione se la direttiva sugli Ogm possa applicarsi anche agli organismi ottenuti mediante tecniche di mutagenesi apparse dopo la sua adozione, la Corte ritiene che i rischi legati all’impiego delle nuove tecniche di mutagenesi potrebbero risultare simili a quelli derivanti dalla produzione e dalla diffusione di Ogm tramite transgenesi.

Il motivo è che la modifica diretta del materiale genetico di un organismo con mutagenesi consente di ottenere i medesimi effetti dell’introduzione di un gene estraneo nell’organismo (transgenesi). Inoltre, le nuove tecniche consentono di produrre varietà geneticamente modificate a un ritmo e in quantità “non paragonabili” a quelli risultanti dall’applicazione di metodi tradizionali di mutagenesi.

Tenuto conto di questi rischi, escludere dall’ambito di applicazione della direttiva gli organismi ottenuti mediante le nuove tecniche di mutagenesi pregiudicherebbe l’obiettivo della norma, cioè evitare gli effetti negativi sulla salute umana e l’ambiente, e violerebbe il principio di precauzione che la direttiva mira ad attuare. Ne consegue che la direttiva sugli Ogm si applica anche agli organismi ottenuti mediante tecniche di mutagenesi emerse dopo la sua adozione.

Condividi