Per sostenere sia le organizzazioni che gestiscono canili e gattili, spesso in difficoltà per la mancanza di mezzi economici, sia gli operatori del settore, il Ministero della Salute ha diramato una nota, che integra la Legge n. 166/2016 sulle “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”.
La nota, in particolare, fornisce utili indicazioni sulla possibilità di “cedere a titolo gratuito gli alimenti per animali da compagnia (pet food), ritenuti non idonei per motivi commerciali, ai canili/gattili sanitari e rifugi di cani e gatti, nel rispetto della normativa igienico sanitaria vigente”.
“Le donazioni di mangime rappresentano infatti una risorsa per le organizzazioni che operano nel mondo dell’accudimento degli animali e, allo stesso tempo, permettono alle ditte di evitare i costi dello smaltimento di tali prodotti, con un inevitabile effetto favorevole anche per l’ambiente”.
Tali disposizioni risultano ad oggi particolarmente preziose, dato il difficile periodo di crisi sanitaria ed economica che attanaglia il Paese, dovuto alla pandemia da Covid-19.
I prodotti oggetto di donazione corrispondono agli “alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all’uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di confezionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali”.
In base al luogo di origine, ne possiamo distinguere 2 tipologie:
1) Pet food non idonei per motivi commerciali generati all’interno dei mangimifici.
Ovvero: “mangimi secchi sfusi, generati lungo la catena di produzione come scarti di lavorazione e raccolti in sacchi o big bag, all’interno dei quali, si ritrovano coacervi eterogenei di mangimi che derivano da diverse produzioni”.
In base a quanto stabilito dal Ministero della Salute, il produttore dovrà rispettare specifiche direttive “in fase di riempimento” e chiusura dei sacchi o big bag, raccogliere in contenitori separati i mangimi per specie (cani o gatti), sigillare il sistema di chiusura di ogni singola confezione con l’etichetta “Fornitura gratuita per strutture di ricovero di cani/ gatti. Vietata l’immissione in commercio”, preparare apposita documentazione per il trasporto, procedere con un adeguato stoccaggio merci e fornire le indicazioni obbligatorie sulla composizione del contenuto delle confezioni.
2) Pet food non idonei per motivi commerciali già confezionati e generati nello stoccaggio in mangimificio o lungo la catena di distribuzione ed esercizi di vendita.
Ovvero: “mangimi considerati non più idonei per motivi commerciali (ad es. rimanenze di attività promozionali, mangimi prossimi al raggiungimento della data di scadenza, mangimi che hanno superato il termine minimo di conservazione per un tempo non superiore ai 2 mesi, rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti, non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell’imballaggio secondario), che non inficiano le idonee condizioni di conservazione e la salubrità dei mangimi in questione”.
In questo caso, le confezioni originali destinate alle strutture di ricovero, dovranno essere inserite in ulteriori imballaggi secondari, recanti l’avvertenza “Fornitura gratuita per struttura di ricovero di cani/gatti. Vietata l’immissione in commercio”.
Per evitare che le scorte riservate alle donazioni vengano illegamente poste in vendita a scopo di lucro e promuovere i corretti controlli sanitari, il Ministero della Salute specifica che dovrà essere sempre garantita la tracciabilità delle forniture, sia da parte degli operatori di settore, sia da parte delle strutture riceventi. Inoltre, prima che si concretizzi la donazione, i fornitori e le organizzazioni che ne beneficiano sono tenuti ad informare per iscritto Regione e Asl veterinaria.