Il Coronavirus e la sospensione del FOIA nel Decreto Cura Italia

Coronavirus, FOCUS sul Foia: cos'è il Freedom of Information Act e perchè è stato sospeso
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L’acronimo FOIA, Freedom of Information Act ovvero Atto di Libertà di Informazione, si riferisce alla “normativa che garantisce a chiunque il diritto di accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, salvo i limiti a tutela degli interessi pubblici e privati stabiliti dalla legge.”.

Il FOIA è diffuso in 110 paesi nel mondo. Negli Stati Uniti esiste dal 1996. In Italia, nella sua forma attuale, è entrato in vigore con il DL n.97 del 2016, che ha modificato il precedente DL n.33 del 2013, meglio conosciuto come “decreto trasparenza”. Per orientare i cittadini, il Dipartimento della Funzione Pubblica, tramite il Centro nazionale di competenza FOIA, fornisce sul proprio sito istituzionale una serie di chiarimenti. Per aggiornare le Pubbliche Amministrazioni, invece, il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha emanato a suo tempo 2 circolari: la n.2 del 2017 e la n.1 del 2019.

Il FOIA ha l’obiettivo di “promuovere una maggiore trasparenza nel rapporto tra le istituzioni e la società civile e incoraggiare un dibattito pubblico informato su temi di interesse collettivo”. Ciò significa che tutti, ma proprio tutti (cittadini italiani e stranieri, giornalisti, organizzazioni non governative, imprese) grazie al DL n.97 del 2016 hanno acquisito il diritto di poter richiedere dati e documenti e, di conseguenza, di poter svolgere attività di controllo sull’operato e sulle decisioni assunte dalle pubbliche amministrazioni. Infatti, la piena partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa svolta nel nostro Paese permette loro di esercitare un controllo diffuso e costante “sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

L’accesso civico generalizzato si differenzia dalle altre tipologie di accesso preesistenti (civico semplice,  procedimentale, etc.) per il fatto che garantisce al cittadino la possibilità di inoltrare richieste “senza dover dimostrare di possedere un interesse qualificato” e per il fatto che comprende tutti i tipi di dati e documenti. Mentre, ad es. l’accesso civico procedimentale o documentale (artt. 22 e seg. della legge 241/1990) prevede che solo chi ha “un interesse diretto, concreto e attuale”, possa richiedere una specifica documentazione.

Le richieste FOIA si possono indirizzare a tutte le pubbliche amministrazioni, inclusi:

  • gli enti pubblici ed economici;
  • gli ordini professionali;
  • le società in controllo pubblico (escluse le società quotate in Borsa);
  • le associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, con determinate caratteristiche, la cui attività sia stata finanziata per un certo periodo da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dell’organo d’amministrazione sia designata da pubbliche amministrazioni;
  • le società di partecipazione pubblica e altri enti di diritto privato, con determinate caratteristiche, limitatamente a quanto concerne le attività di pubblico interesse.

In sintesi: fermi restando i limiti previsti, chiunque può formulare una richiesta di accesso civico generalizzato. Quando si compila la domanda, è necessario specificare il più possibile cosa si vuole ottenere. La pagina “Accesso civico” nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dei vari enti destinatari, offre le istruzioni pratiche per inoltrare la domanda. Entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, l’amministrazione ha l’obbligo di fornire un riscontro. In caso di mancato riscontro o di rigetto o accoglimento parziale dell’istanza, il richiedente può presentare una richiesta di riesame. Sia la decisione di prima istanza che quella emessa in sede di riesame possono essere impugnate dal TAR, Tribunale Amministrativo Regionale.

LIMITI DEL FOIA PREVISTI DALLA NORMATIVA

L’accesso civico generalizzato può essere respinto dalle amministrazioni pubbliche per accertate “limitazioni legate alla tutela degli interessi pubblici e privati contenuti nell’art. 5-bis del decreto trasparenza.”. Ovvero, i limiti intervengono se la diffusione dei dati e dei documenti richiesti può “provocare un pregiudizio a:

  • la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
  • la sicurezza nazionale;
  • la difesa e le questioni militari;
  • le relazioni internazionali;
  • la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  • la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
  • la protezione dei dati personali;
  • la libertà e segretezza della corrispondenza;
  • gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d’autore e segreti commerciali”.

Inoltre, il FOIA può decadere anche nelle “ipotesi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge”. Sull’applicazione delle esclusioni, l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e il Garante per la diffusione dei dati personali hanno pieni poteri.

SOSPENSIONE DEL FOIA

In fase iniziale e anche a seguire, il FOIA ha evidenziato non poche criticità.  Secondo l’Agi,  Agenzia Giornalistica Italia, in base a quanto emerso nel corso del Convegno tenuto presso il Dipartimento della

Funzione Pubblica nel marzo 2019, l’accesso civico generalizzato non ha funzionato per una serie di motivi.  In primis, per la mancata tutela della privacy di chi ha inoltrato la domanda (giacchè in più occasioni è accaduto che i dati sensibili dei richiedenti siano finiti nelle mani della controparte).  Poi, per “l’’eccessiva frammentazione legislativa, il numero consistente delle autorità che intervengono sulla materia, la scarsa conoscenza dello strumento da parte dei cittadini e degli uffici, l’assenza di un registro delle richieste agli atti.”. Ed anche per “la scarsità delle risorse lamentate dagli uffici e in alcuni casi perfino l’abuso dello strumento da parte di una sorta di “stalker istituzionali”.

Con il Decreto “Cura Italia” entrato in vigore il 17 marzo 2020 e promulgato per potenziare il Servizio  Sanitario Nazionale e sostenere economicamente il Paese in piena crisi da Covid-19, pare che dai legittimi e doverosi tentativi promossi dalle istituzioni per risolvere le criticità del FOIA, si sia passati alla sua sospensione temporanea.

Inizialmente la notizia non ha ricevuto grande spazio sui canali di informazione e in pochi forse ne sono venuti a conoscenza in tempo reale. Ma ci ha pensato Laura Carrer, responsabile FOIA di Transparency Italia, a puntare i riflettori sulla questione, con un articolo apparso sul sito www.trasarency.it” e sulla testata de “IlSole24Ore” lo scorso primo aprile.

In pratica, ha spiegato la Carrer, secondo il Decreto n.18 del 17 marzo 2020, “le amministrazioni pubbliche sospenderanno le risposte a richieste di accesso” documentale, civico semplice e civico generalizzato “che non hanno carattere di “indifferibilità e urgenza” fino al 31 maggio 2020 (art. 67.3).”. Mentre, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il comunicato del 27 marzo 2020, ha annunciato “la sospensione delle richieste di accesso documentale fiino al 15 aprile 2020”, senza fare alcun accenno all’accesso civico semplice e, soprattutto, al FOIA.

Le preoccupazioni e le perplessità di Laura Carrer, come pure l’inidgnazione di tutti coloro che hanno diffuso e commentato la sua segnalazione, sono sembrate più che comprensibili. Sospendere il FOIA significa crare uno stato di confusione “sociale” nei cittadini. Significa negare il diritto fondamentale all’informazione e alla trasparenza,  nel momento di maggior djifficoltà e nel pieno di una crisi da Covid-19 che coinvolge in Italia il SSN, Sistema Sanitario Nazionale, l’erogazione straordinaria di fondi pubblici per acquisti e sostegni al reddito e alle imprese, così come la gestione straordinaria degli aiuti. Significa non poter scovare eventuali “illeciti nascosti sotto il cappello dell’emergenza”.

Prontamente, però, il 3 aprile, per rispondere alle obiezione sollevate dalla stampa. il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha puntualizzato che “l’articolo 103 del decreto-legge Cura Italia prevede la possibilità per le amministrazioni di sospendere i termini di tutti i procedimenti amministrativi per il periodo dal 23 febbraio al 15 aprile. Quindi anche i procedimenti di accesso (tutti, non solo quelli FOIA) sono assoggettati alla stessa sospensione”. E ancora: “il medesimo art. 103 chiarisce che «Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati», così ammettendo che le richieste più urgenti siano comunque evase entro i termini ordinari (30 giorni per le richieste FOIA)”. Il Governo chiarisce, quindi, che “è privo di fondamento che il decreto-legge Cura Italia sospenderebbe fino al 31 maggio i termini per l’evasione delle richieste di accesso (documentale, civico e civico generalizzato), anche perché, com’è agevole constatare, il termine finale dell’eventuale sospensione è il 15 aprile”. Ricordiamo che il 13 aprile è anche la prossima data di scadenza delle restrizioni stabilite dal Decreto “#IoResto a casa”.

Dunque, sembra che per ora, almeno in parte, sia stata fatta chiarezza sulle motivazioni che sono alla base della sospensione del FOIA. Trasparenza e libertà di informazione sono salve. Attendiamo con grande interesse i prossimi sviluppi.

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