Coronavirus, Ryanair non rimborsa i biglietti. Interviene Enac: “inviata una lettera alle compagnie aeree”

Come fare per avere i rimborsi di un volo aereo dopo le nuove misure restrittive del nuovo Dpcm? Interviene l'ENAC
MeteoWeb

Sono entrate in vigore venerdì le nuove misure restrittive del nuvo Dpcm anti-coronavirus. L’Italia è divisa in zone gialle, arancioni e rosse, ed in ognuna di queste vigono delle regole ben precise. Le Regioni rosse, in particolar modo, devono rispettare delle misure molto restrittive, che impediscono gli spostamenti anche all’interno del proprio comune se non per comprovati motivi di lavoro, salute e necessità.

Ecco quindi che sorgono dei problemi: molte persone avevano programmato dei viaggi e non possono più partire a causa delle nuove misure restrittive.

Come funzionano i rimborsi dei voli aerei?

Ryanair ha comunicato che se i voli sono confermati non è previsto alcun rimborso: “se ci sta contattando in merito a una sua futura prenotazione e il suo volo programmato è confermato nonostante le restrizioni imposte dal governo, sfortunatamente, in questo casonon le spetta il rimboso”, si legge sul sito della compagnia.

E’ però intervenuto l’ENAC, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, con una nota ufficiale:

Richiamo al rispetto dei diritti dei passeggeri: obbligo di rimborso del biglietto ai passeggeri che non possono usufruire dei voli a causa delle restrizioni anti Covid-19

L’ENAC ha inviato una lettera alle compagnie aeree che operano voli da e per il territorio italiano in merito al rispetto dei diritti dei passeggeri che non possono usufruire dei biglietti aerei già acquistati, a causa delle nuove misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19, disposte dal Governo a protezione della salute dei cittadini.
Con il DPCM del 3 novembre, infatti, sono state introdotte restrizioni che limitano la circolazione delle persone fisiche da e per alcune Regioni italiane, situate nelle zone rosse e arancioni.

L’Ente ricorda che le compagnie hanno l’obbligo di rimborsare i passeggeri con voli programmati sugli aeroporti situati in queste zone, che, per motivi indipendenti dalla loro volontà, non possono usufruire del volo.
In tale situazione non è invece dovuta la compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 del Reg. (CE) 261/2004, trattandosi di una causa di cui il vettore non è ritenuto responsabile.

Per rimarcare le nuove disposizioni vigenti nel nostro Paese, a tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo, come da regolamenti comunitari di riferimento, l’ENAC ha scritto anche alle associazioni di settore IBAR (Italian Board of Airline Representatives) e IATA (International Air Transport Association).

Condividi