Domani, 20 dicembre, la Campania avrebbe potuto passare in zona gialla per la scadenza dell’ordinanza del Ministero della Salute che la indicava come zona arancione. Invece per la regione non cambierà nulla, anzi aumenteranno le restrizioni. L’Unità di Crisi della Regione Campania, riunita questa mattina, conferma le limitazioni già in vigore con la “zona arancione”. Nell’ordinanza in preparazione, e che sarà firmata entro oggi dal presidente Vincenzo De Luca, saranno previste le seguenti misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19.
Per le attività di ristorazione sono previsti i ristori stabiliti a livello nazionale. Con efficacia dal 20 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020 sono confermate tutte le misure vigenti alla data odierna per effetto di disposizioni statali, comprese quelle di cui all’art.2 del Dpcm del 3 dicembre 2020 (‘zona arancione’) e l’ordinanza regionale numero 96 sui controlli degli arrivi e limitazioni alla mobilità sul territorio regionale). Divieto per i bar e gli altri esercizi di ristorazione, dalle ore 11,00 del mattino, di vendita con asporto di bevande alcoliche e non alcoliche. Per tutto l’arco della giornata, divieto di consumo di cibi e bibite, anche non alcoliche, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali; per tutti gli esercizi commerciali, obbligo di misurazione della temperatura corporea agli avventori all’ingresso dei propri locali e di inibire l’ingresso laddove la temperatura risulti superiore a 37,5 ° gradi.
L’ordinanza prevede raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cosiddetta ‘movida’, raccomandazione ai Comuni ai fini dell’adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché delle disposizioni di cui al precedente punto 3.