Covid, bozza dl: novità su visite ad amici e scuola, pass per zone arancioni o rosse. Gli aggiornamenti in diretta

Resa nota la bozza di decreto legge a cui sta lavorando il governo per le nuove misure anti Covid: novità per la scuola, per le visite ad amici e per il 'green pass'
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Tornano le zone gialle e arriva la “certificazione verde” per gli spostamenti tra le Regioni. E’ quanto si legge in una bozza, ancora suscettibile di modifiche, del decreto legge Covid atteso in Cdm domani. Le misure, scaglionate a partire dal 26 aprile come anticipato la scorsa settimana dal governo, dovrebbero avere validita’ fino al 31 luglio. Fino a questa data infatti dovrebbe essere disposta la proroga dello stato d’emergenza Covid. Si conferma il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino.

Cosa si potrà fare

Attività consentite nelle piscine all’aperto nelle zone gialle dal 15 maggio, nelle palestre dal primo giugno. Via libera dal 26 aprile nelle zone gialle pure all’attività sportiva, “anche di squadra e di contatto“. E’ quanto prevede l’articolo 7 del ‘decreto riaperture’, in una bozza in possesso della Dire. “A decorrere dal 15 maggio 2021– si legge- in zona gialla sono consentite le attività di piscine all’aperto in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico”. E ancora. “A decorrere dal 1° giugno 2021 in zona gialla sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico“. Infine. “A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l’uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020“.

“Dal 1 giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, o fino a un diverso orario stabilito con deliberazione del Consiglio dei ministri“, si legge ancora nella bozza del nuovo dl Covid.

A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita – si legge nel documento – non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo”.

Dal 15 maggio 2021, in zona gialla – si legge nel documento – le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili nei giorni festivi e prefestivi possono svolgersi nei limiti e con le modalità previste dai provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e da protocolli e linee guida definiti con i medesimi provvedimenti”.

A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla la disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e del Comitato italiano paralimpico (Cip), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita – si legge nel documento – non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la presenza di pubblico”.

È consentito dal 1° luglio 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dai provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e da protocolli e linee guida definiti con i medesimi provvedimenti, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dalle deliberazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e da protocolli e linee guida definiti con i medesimi provvedimenti“.

Certificazione verde

La Certificazione verde è un pass che servirà solo per chi vuole spostarsi tra zone arancioni e rosse. Tra zone gialle c’è libertà di spostamento.

Gli spostamenti verso le zone arancioni o rosse, dunque, sono consentiti con le cosiddette ‘autocertificazioni verdi’, ossia quelle comprovanti “lo stato di avvenuta vaccinazione o guarigione” dall’infezione dal covid, o “l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo“, si legge ancora nella bozza.

L’articolo 1 del ‘decreto riaperture’, in una bozza in possesso della Dire, prevede il “rispristino della disciplina delle zone gialle“. Al comma 1 si legge: “Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Le misure di cui al primo periodo possono essere modificate con le deliberazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, come modificato dal presente decreto”. Al comma 2 si legge: “Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla“.

Il decreto riaperture introduce e disciplina dunque il cosiddetto ‘green pass‘, la certificazione verde, a cui e’ dedicato l’articolo 10, come si legge nel testo della bozza in possesso della Dire. “Si tratta di certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS CoV-2“, si legge. A seconda del modo in cui si e’ ottenuto la certificazione cambia la durata della validita’. Se la certificazione viene rilasciata dopo vaccinoha una validita’ di sei mesi ed e’ rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato”.

Nel caso in cui la certificazione è rilasciata dopo guarigione, “ha una validità di sei mesi ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2“.

Nel caso in cui invece si ottenga la certificazione dopo tampone molecolare o antigenico rapido, “la certificazione ha una validità di quarantotto ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta”.

Scuola

Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, e’ assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell’attivita’ scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonche’ delle attivita’ scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca”, si legge ancora nella bozza di decreto a cui sta lavorando il governo. Inoltre, “le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga e’ consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessita’ dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Sars-Cov-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica”.

“Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attivita’ didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinche’, nella zona rossa, sia garantita l’attivita’ didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e, fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca, e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 60 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza”.

Aggiornamenti in corso

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