La Commissione europea ha risposto all’interrogazione depositata il 28 luglio 2021 dall’on. Sergio Berlato (Fratelli d’Italia), nella quale si chiedeva che la stessa Commissione si pronunciasse sull’uso “discriminatorio” che l’Italia sta facendo del Green Pass, sia in riferimento all’accesso a luoghi aperti al pubblico così come alla necessita di effettuare il tampone ogni 48 ore.
Nell’interrogazione del Deputato italiano al Parlamento europeo si legge: “Premesso che al considerando 36 del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, viene sancito un divieto di discriminazione diretta o indiretta circa le persone che non sono vaccinate si chiede alla Commissione:
1. Ritiene che il nuovo “green pass” italiano rispetti i dettami di cui al considerando 36 sopraccitato?
2. Permettere solo alle persone vaccinate, a quelle che siano guarite dalla COVID-19 negli ultimi 6 mesi o a quelle che si siano sottoposte a tampone nelle ultime 48 ore di accedere a pubblici esercizi, spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò, concorsi pubblici non discrimina forse coloro che hanno scelto di non vaccinarsi o che non possono vaccinarsi, ma che rispettano tutte le norme igienico-sanitarie prescritte, soprattutto dal momento che è scientificamente dimostrato che anche i vaccinati possono essere portatori del virus della COVID-19 e che quindi anch’essi dovrebbero sottoporsi a tampone?
3. Effettuare un tampone ogni 48 ore ha un costo di non poca rilevanza; non rappresenta anche questo una fonte di discriminazione?”
La risposta all’interrogazione è stata data lo scorso 20 ottobre dal commissario europeo Didier Reynders: “Il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al certificato COVID digitale dell’UE(1) si basa sull’articolo 21, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e mira ad agevolare il diritto alla libera circolazione all’interno dell’UE.
Per garantire che anche le persone non vaccinate possano godere del diritto alla libera circolazione, il regolamento istituisce un quadro a livello europeo per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati relativi non solo alla vaccinazione, ma anche ai test e alla guarigione dalla COVID-19. Esso afferma chiaramente che la vaccinazione non costituisce una condizione preliminare per l’esercizio del diritto alla libera circolazione.
L’uso nazionale dei certificati COVID-19 per scopi diversi dall’agevolazione della libera circolazione all’interno dell’UE non rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento. Gli Stati membri possono effettivamente utilizzare il certificato COVID digitale dell’UE a fini nazionali, ma sono tenuti a prevedere una base giuridica nel diritto nazionale che rispetti, tra l’altro, i requisiti in materia di protezione dei dati.
Nel caso in cui uno Stato membro istituisca un sistema nazionale di certificati COVID-19 a fini interni, esso dovrebbe garantire che anche il certificato COVID digitale dell’UE sia accettato in tale contesto. In questo modo, i viaggiatori che si recano in un altro Stato membro non devono ricevere un certificato nazionale supplementare per la COVID-19 per avere accesso, ad esempio, a bar o ristoranti.
Per contribuire a garantire che tutti i cittadini possano usufruire di test a costi accessibili, la Commissione ha messo a disposizione degli Stati membri 100 milioni di EUR per test che soddisfino i requisiti per il rilascio del certificato COVID digitale dell’UE. Tuttavia, è importante notare che le decisioni relative alla determinazione dei prezzi dei test rientrano nell’ambito di competenza degli Stati membri“.
La Commissione, ha affermato l’on. Sergio Berlato, “sottolinea come il certificato COVID digitale dell’UE miri ad agevolare il diritto alla libera circolazione all’interno della stessa. Per garantire questo diritto a tutti, soprattutto alle persone non vaccinate, il regolamento UE 953/2021 istituisce un quadro a livello europeo per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati relativi non solo alla vaccinazione, ma anche ai test e alla guarigione dal COVID-19. In base a quanto stabilito dalla Commissione europea l’uso nazionale dei certificati COVID-19 per scopi diversi da questo non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento UE 953/2021, di conseguenza, il Green Pass italiano non rispetta i dettami della normativa europea e della Risoluzione 2361 (2021) del Consiglio d’Europa. Alla luce di quanto confermato dalla Commissione europea pretendiamo che il Governo italiano cancelli immediatamente questo odioso strumento di ricatto rappresentato dal Green Pass anche in considerazione del fatto che quello italiano è l’unico Governo al mondo a pretendere l’esibizione del Green Pass per chi deve andare a lavorare“.