Indennizzi per i vaccini anti-Covid: chi può richiederli e come

Stanziati i fondi per gli indennizzi per i vaccini anti-Covid: tutto quello che c’è da sapere su chi può richiedere il risarcimento e in che modo
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Il Governo ha stanziato 150 milioni di euro per gli indennizzi per i danni causati dai vaccini anti-Covid: a disposizione ci sono 50 milioni per il 2022 e 100 milioni a decorrere dal 2023. Ecco tutto quello che c’è da sapere su chi può richiedere il risarcimento e in che modo.

Chi potrà richiedere il risarcimento

La legge 210 del 1992 prevede il riconoscimento di indennizzo “per i danneggiati da complicanze di tipo irreversibile causate da vaccinazioni obbligatorie” (oltre che da “trasfusioni di sangue ed emoderivati”). Le categorie per le quali è scattato l’obbligo di vaccinazione anti-Covid, dunque, hanno diritto all’indennizzo ma questo vale anche per tutte le persone che, dopo aver ricevuto i vaccini anti-Covid, hanno subito danni. In diverse sentenze, infatti, la Corte costituzionale ha equiparato la “raccomandazione” fatta dalle autorità sanitarie all’obbligo vaccinale.

L’indennizzo è un assegno composto da una somma cumulabile con ogni altro emolumento. Chi è stato danneggiato dalla vaccinazione può presentare una domanda anche per ottenere un assegno una tantum, pari al 30% dell’indennizzo dovuto per il periodo compreso tra il manifestarsi del danno e l’ottenimento dell’indennizzo.

Come richiedere il risarcimento

Il termine per la presentazione della domanda è di tre anni a partire da quando la persona danneggiata viene a conoscenza del danno (stabilito sulla base della documentazione presentata).

La domanda di indennizzo deve essere presentata all’azienda sanitaria di residenza che ha il compito di svolgere l’istruttoria, controllando la completezza della documentazione richiesta e verificando il possesso dei requisiti previsti dalla legge. L’azienda sanitaria invia la copia del fascicolo alla commissione medica ospedaliera competente che provvede a convocare l’interessato e ad esprimere il giudizio sul nesso causale tra l’infermità e la vaccinazione, sulla categoria dell’infermità e sulla tempestività della domanda. Il giudizio sarà poi inviato all’azienda sanitaria.

In caso di decesso della persona che ha avuto danni a seguito della vaccinazione, gli aventi diritto (coniuge, figli, genitori, fratelli) possono presentare domanda per un assegno una tantum di 77.468,53 euro (da corrispondersi in unica soluzione o reversibile per 15 anni). La richiesta va presentata presso l’azienda sanitaria entro 10 anni dalla data del decesso.

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