Il COSAP (Coordinamento Sindacale Appartenenti Polizia) “diffida le Autorità interessate dal procedere con l’imposizione del trattamento con “vaccini” Covid-19, in difformità dalle norme comunitarie e nazionali”. È questo il contenuto di un documento pubblicato dal COSAP, in cui si affronta il tema della necessità di prescrizione medica per i vaccini anti-Covid.
Il COSAP ha invitato l’avvocato Renate Holzeisen a stilare un commento giuridico sul tema, divenuto parte integrante della diffida. L’avvocato Holzeisen inizia il suo commento citando la nuova variante Omicron del coronavirus SARS-CoV-2 ed evidenziando come i contagi si stiano verificando anche in persone che hanno ricevuto tre dosi di vaccino e come la nuova variante stia provocando una malattia meno grave. Per poi andare dritta al punto della questione: “è del tutto incontestabile che i cosiddetti “vaccini”-COVID-19 possono essere inoculati solo dietro prescrizione di centri ospedalieri o medici specialisti”, scrive Holzeisen, riportando che l’AIFA “conferma che è previsto un tipo esigente di prescrizione medica: e precisamente una prescrizione ripetibile limitativa, RRL (ricetta ripetibile limitativa), che può essere rilasciata solo da centri ospedalieri o da medici specialisti”.
“Trattandosi nel caso dei “vaccini”-Covid-19 di sostanze per le quali mancano a tutt’oggi i dati per la conferma della loro efficacia e sicurezza, il medico oltre a doversi informare nel dettaglio sugli aspetti peculiari di queste sostanze in punto efficacia e sicurezza, deve effettuare tutti gli opportuni/necessari esami ai fini della valutazione, e dunque della decisione se è opportuno/consentito prescrivere o meno il trattamento del rispettivo cittadino con una sostanza a base genica e di fatto ancora in fase sperimentale peraltro ai fini della prevenzione dell’infezione del rispettivo cittadino con il virus SARS-CoV-2! La previsione della necessaria (quale condicio sine qua non) prescrizione medica ai fini della legittimità dell’inoculazione di tali sostanze non l’ha determinata autonomamente l’AIFA, ma è stata imposta a monte dalla Commissione Europea, che ha autorizzato ai sensi del Regolamento (CE) n. 507/2006 (relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004), del Regolamento (CE) 726/2004 (che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali) e della Direttiva 2001/83/UE (Codice Comunitario relativo ai medicinali per uso umano) in modo centralizzato con effetto per tutta l’Unione Europea e in via solo condizionata (perché mancano ancora i dati per la conferma dell’efficacia e della sicurezza) l’immissione sul mercato dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19. A determinare le condizioni e lo standard minimo per la consentita e, dunque, legittima inoculazione dei “vaccini”-Covid-19 autorizzati in via condizionata e centralizzata dalla Commissione EU (standard minimo, al di sotto del quale il singolo paese UE nel caso di un’autorizzazione concessa in via centralizzata dalla Commissione Europea su parere dell’EMA non può scendere!) è la Commissione Europea!”, spiega Holzeisen.
“Senza il rigoroso rispetto della necessità di una prescrizione medica, prevista dalla Commissione Europea quale condicio sine qua non per l’utilizzabilità dei “vaccini”-Covid-19 da essa autorizzate in via condizionata e centralizzata per tutta l’UE, l’autorizzazione di immissione sul mercato dei vaccini-Covid-19 è da considerare non concessa, e l’inoculazione della sostanza non è consentita, e ciò a maggior ragione se la persona interessata si vede confrontata con un ricatto/estorsione (consistente nella minaccia di sospenderla dal suo Diritto Fondamentale al Lavoro) che ha l’evidente scopo di spingerla a farsi trattare con tale sostanza! I cittadini italiani hanno, dunque, un incontestabile diritto alla garanzia di appropriata valutazione del loro caso singolo (necessità di una prescrizione medica) prevista direttamente nelle Decisioni della Commissione Europea di autorizzazione condizionata, e le autorità italiane sottostanno al correlato preciso obbligo a garantire che l’inoculazione dei “vaccini”-Covid-19 avvenga solo previa prescrizione medica riferita alla singola persona in dovuta applicazione dei doveri a tal fine imposti dall’art. 13 Codice Deontologico dei Medici (sulla base della sottostante normativa) al rispettivo medico specialista! Gli attuali responsabili della Repubblica Italiana e delle diverse istituzioni/autorità anche locali coinvolte, invece, allo stato stanno clamorosamente violando tale basilare principio di diritto sostanziale!”, evidenzia l’avvocato.
“Ai cittadini, anche se lo richiedono espressamente, allo stato non viene consegnata alcuna prescrizione medica per l’inoculazione dei “vaccini”-Covid-19”, afferma Holzeisen.
“La prescrizione medica RRL può avvenire esclusivamente per l’utilizzo/efficacia al/la quale la sostanza, di fatto ancora in fase sperimentale, è stata autorizzata. Le sostanze attualmente sul mercato quali “vaccini”-Covid-19 sono state autorizzate esclusivamente per la prevenzione della malattia Covid-19 nella persona con esse trattate, ma non per la prevenzione dell’infezione con il virus SARS-CoV-2. La prescrizione medica ad una persona, alla quale viene imposto di assoggettarsi ad un trattamento per la prevenzione dell’infezione con il virus SARS-CoV-2, di una sostanza che secondo la scheda tecnica non è stata autorizzata per la prevenzione dell’infezione con il virus SARS-CoV-2, costituisce sia un falso ideologico, sia un atto preordinato ad innescare in realtà un’epidemia (inducendo la popolazione “vaccinata” in una falsa sicurezza), con evidente rilevanza penale. Ai cittadini appartenenti a certe categorie professionali è imposto dal D.L. 44/2021 il trattamento per la prevenzione dell’infezione con il virus SARS-CoV-2 e non del solo sviluppo della malattia Covid-19”, scrive l’avvocato.
“Già i numeri ufficiali di eventi avversi segnalati, tra cui migliaia di morti (tra cui centinaia anche in Italia) e altri gravi eventi avversi (cecità, infarti, miocardite, trombosi cerebrali ecc.) sono una chiara dimostrazione del fatto che queste sostanze – allo stato ancora in una fase sperimentale (a noi cittadini viene inoculata la stessa identica sostanza che viene inoculata nella sperimentazione principale e nelle sperimentazioni aggiuntive in atto e che termineranno tra il 2023 e il 2024!) e per le quali, come risulta da una risposta confermativa ufficiale dell’EMA ad un gruppo di scienziati, si ha assolutamente omesso di fare p.e. studi sulla cancerogenicità – non possono essere considerate “sicure” e soprattutto non possono essere applicate senza alcuna valutazione nel caso specifico di ogni singola persona da parte di un medico della relazione beneficio/rischi, laddove i rischi allo stato, vista la mancanza di fondamentali dati (per studi del tutto omessi oppure ancora in atto) manco sono determinabili. La prescrizione medica imposta per l’uso di queste sostanze imposte dalla Commissione Europea nelle delibere di autorizzazione condizionata fa sì che non devono essere i cittadini a dimostrare la presenza nel loro caso di ristrettissime categorie di patologie per ottenere un’eventuale esenzione dall’imposizione del trattamento con queste sostanze sperimentali, ma che, invece, deve essere un medico con nome e cognome e numero di iscrizione nell’Ordine dei Medici di appartenenza ad assumersi la piena e personale responsabilità della prescrizione del trattamento con una sostanza di fatto ancora in uno stadio sperimentale dei cittadini, ai quali il trattamento viene “imposto” con il ricatto e l’estorsione per volontà politica”, conclude l’avvocato Renate Holzeisen.