I danni da vaccino vengono risarciti anche se non è obbligatorio: la confusione sul consenso informato

Chi riporta danni da vaccinazione anche se questa è solo raccomandata ma non obbligatoria verrà indennizzato: sul consenso informato c'è sempre più confusione
MeteoWeb

Il decreto legge Sostegni-ter (Dl 4/2022) ha introdotto un’estensione dell’indennizzo per danni da vaccino a favore di chi non ha l’obbligo vaccinale. Si tratta di un elemento fondamentale nella gestione della campagna vaccinale, che fornisce ancora più consapevolezza a chi si vaccina firmando il consenso informato.

L’articolo 20 del Dl 4/2022 stabilisce che l’indennizzo spetta anche a chi abbia riportato un danno biologico permanente “a causa della vaccinazione anti Sars-Cov2 raccomandata“. In questo caso non si parla di quella obbligatoria perché è già inclusa nella legge 210/1992.

Inoltre, l’estensione dell’obbligo vaccinale agli ultracinquantenni (Dl 1/2022) ha causato numerose polemiche, soprattutto in virtù del difficile connubio tra libertà individuali e tutela della salute pubblica. Si rende così necessario fare maggiore chiarezza sulle responsabilità connesse a possibili eventi avversi derivanti dalla vaccinazione obbligatoria.

Per capire meglio la questione, come si legge sul Sole24Ore, è necessario ricordare che:

  • nei trattamenti sanitari obbligatori il consenso non è dovuto, in quanto non c’è possibilità di scelta;
  • resta pieno il diritto di essere informati sul tipo di trattamento e le sue possibili complicanze; e comunque va compilato il questionario anamnestico indispensabile a valutare se ci sono «specifiche condizioni cliniche» in presenza delle quali la vaccinazione può essere omessa o differita (articolo 4-quater, comma 2 del Dl 44/2021);
  • fuori dai trattamenti obbligatori, il consenso serve ad attestare che si è ricevuta informazione adeguata per valutare pro e contro e decidere liberamente; ciò non vuol dire affatto che il consenso equivale a esonero di responsabilità, essendo semmai la presa d’atto di un’alea correlata a un’attività di cura, che non basta a fondare un giudizio di colpa;
  • tale alea rimane dunque in capo a chi presta il consenso, ma non se c’è un trattamento obbligatorio.

Secondo la Corte costituzionale (sentenza 5/2018) l’imposizione dell’obbligo, oltre che volta a preservare lo stato di salute altrui, deve esser tale da non incidere negativamente sulla salute di chi è obbligato, salvo per le sole conseguenze che appaiano normali e, quindi, tollerabili.

Chi riporta danni seri a seguito di vaccino obbligatorio va dunque indennizzato. Per questo motivo le leggi 210/1992 e 229/2005 prevedono già indennità per danni psicofisici permanenti da vaccinazioni obbligatorie.

Quel che è certo, però, è che la confusione regna sovrana e non solo tra i cittadini. Si continua infatti a richiedere il consenso per i vaccini anti Covid anche quando sono obbligatori.

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