Il personale scolastico che non è stato vaccinato contro il Covid ha diritto alle retribuzioni non percepite dalla data di sospensione. È quanto si legge nella sentenza, emessa ieri e quindi già immediatamente esecutiva, del Giudice del Lavoro di Treviso. Il risultato dell’introduzione del decreto legge del 24 marzo 2022, con disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, “consiste nell’abrogazione della sanzione della sospensione con effetto retroattivo dal 15 dicembre 2021”, si legge nella sentenza, da cui derivano le seguenti conclusioni: “le domande delle parti ricorrenti che avevano tutte quale presupposto la dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti di sospensione impugnati, in seguito all’entrata in vigore della nuova normativa, hanno perso di attualità nel senso che non sono più supportate da un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia sia per quanto riguarda l’azione cautelare sia per quanto riguarda la domanda di merito, poiché devono ritenersi essere state soddisfatte dal legislatore prima ancora che in sede giudiziale”.
Rivoluzionaria sentenza: “il personale scolastico non vaccinato ha diritto alle retribuzioni non percepite”
Secondo una sentenza, emessa dal Giudice del Lavoro di Treviso, il personale scolastico che non ha accettato l'obbligo di vaccino anti-Covid ha diritto alle retribuzioni non percepite a causa della sospensione
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