In una comunicazione inviata ai Presidenti degli ordini territoriali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ai Presidenti delle commissioni albo medici e ai Presidenti delle commissioni albo odontoiatri, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo) fornisce indicazioni operative per il differimento del termine di adempimento vaccinale per i sanitari non vaccinati. La Fnomceo suggerisce di aumentare il termine di cessazione temporanea degli effetti della sospensione per inadempimento dell’obbligo vaccinale di ulteriori tre mesi, rispetto ai 90 giorni attuali.
“Facendo seguito alla precedente comunicazione della FNOMCeO n. 121/2022 concernente le Ordinanze del TAR Lombardia, Sezioni Milano e Brescia, questa Federazione ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative utili ad armonizzare l’attività degli Ordini che hanno applicato, per i sanitari mai vaccinati che abbiano contratto l’infezione da SARS-CoV-2, il termine di differimento della vaccinazione obbligatoria di 90 giorni come indicato nella nota del Ministero della Salute del 29/3/2022, Prot. 5505”, si legge nella comunicazione.
“Come evidenziato nella nota congiunta delle Federazioni Nazionali delle professioni sanitarie del 9 giugno 2022 inviata all’Organo vigilante, tale interpretazione confligge con quanto disposto dal Giudice Amministrativo circa l’applicazione del termine semestrale, individuato nella Circolare ministeriale n. 32884 del 21 luglio 2021, pertanto, nelle more di una tempestiva circolare esplicativa che fornisca un indirizzo univoco e motivato agli Ordini, le Federazioni hanno espresso l’intenzione di adeguarsi cautelativamente all’indirizzo dei TAR. Ciò premesso, si suggerisce agli Ordini che abbiano adottato i provvedimenti in oggetto di procedere attraverso la predisposizione di una deliberazione unica, da pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale, nella quale si stabilisca, in ottemperanza alle Ordinanze del TAR Lombardia, di aumentare, il termine di cessazione temporanea di ulteriori tre mesi, nonché di inviare tempestivamente a ciascun sanitario interessato idonea comunicazione”, conclude la comunicazione.