Per i giudici, il Ministero della Sanità avrebbe dovuto risarcire, secondo la legge 210 del 1992, un ragazzo che aveva contratto la malattia per la quale si era vaccinato. Ma il Ministero ha contestato il verdetto e il ricorso è stato accolto dalla Cassazione (ordinanza 20539): nessun indennizzo a chi contrae la malattia contro la quale si è vaccinato perché il siero si rivela inefficace. Il risarcimento riguarda solo i danni prodotti dal vaccino e non la mancata copertura.
La vicenda riguarda un ragazzo che aveva contratto la parotite pur avendo fatto la cosiddetta Trivalente contro parotite, morbillo e rosolia. L’errore sta nell’aver equiparato la mancata risposta, che è individuale, a una reazione avversa.
La Cassazione ha dunque accolto il ricorso del Ministero, estendendo al caso esaminato i principi affermati per la poliomelite, secondo i quali l’indennizzo scatta quando c’è un collegamento tra la somministrazione del vaccino e i danni subiti dal soggetto che ha ricevuto il trattamento sanitario obbligatorio. Fonte di risarcimento è dunque l’insorgenza di un danno connesso alla vaccinazione, ma non può essere l’inefficacia per l’organismo del singolo.