Sanitaria non vaccinata sospesa, sentenza a Taranto: reintegro immediato e pagamento degli arretrati

Il Tribunale del Lavoro di Taranto ha stabilito l'immediato reintegro di un tecnico di laboratorio sospesa perché non aveva ricevuto il vaccino anti-Covid
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Nell’ottobre 2021, una donna, tecnico di laboratorio biomedico, era stata sospesa dall’Asl ionica perché non aveva ricevuto il vaccino anti-Covid. Alla donna era stato applicato anche il blocco dello stipendio. Ora, a praticamente un anno dalla sospensione, il Tribunale del Lavoro di Taranto ha accolto l’istanza formulata dall’avvocato Fabrizio Del Vecchio, difensore della 54enne, stabilendo l’immediato reintegro della donna.  

Il giudice Cosimo Magazzino ha anche disposto l’obbligo per l’ente pubblico di provvedere al pagamento di tutte le mensilità non versate in questi dodici mesi. Nella sentenza, il giudice ha chiarito che, come previsto dalla legge, la donna deve essere reintegrata, ma fino alla sua vaccinazione dovrà essere riammessa in servizio anche con la possibilità di impiegarla in mansioni diverse, in modo da evitare comunque il rischio di diffusione del contagio. 

Il giudice Magazzino ha spiegato che il provvedimento di sospensione disposto a ottobre 2021 in realtà non avrebbe dovuto essere proprio adottato. Alcune settimane prima, la donna aveva inviato via Pec la certificazione firmata dal medico di medicina generale che attestava l’esistenza di patologie che la esoneravano dalla vaccinazione.  

Il decreto di aprile 2021, infatti, prevedeva che “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita”. Inoltre, il decreto prevedeva che in attesa di vaccino, quel personale esonerato doveva essere adibito a “mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione”. 

La prova documentale della trasmissione della suddetta documentazione – si legge nella sentenza – non è stata oggetto di alcuna specifica contestazione e, quindi, ben può essere valutata come idonea a dimostrare l’adempimento da parte della lavoratrice dell’onere stabilito a suo carico”. La 54enne, quindi, aveva fatto quanto la legge le imponeva e quindi l’Asl non avrebbe dovuto sospenderla, ma al massimo destinarla ad altre mansioni.  

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