Decreto Siccità, cosa cambia dopo il passaggio al Senato

Misure di adeguamento delle infrastrutture idriche e interventi per favorire la continuità della produzione di energia elettrica in caso di deficit idrico
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Misure di adeguamento delle infrastrutture idriche e interventi per favorire la continuità della produzione di energia elettrica in caso di deficit idrico. Ma anche l’autorizzazione alla sperimentazione delle Tecniche di evoluzione assistita (Tea) in ambito agrario e la rimodulazione delle sperimentazioni sul deflusso ecologico in caso di eventi naturali eccezionali. Sono queste alcune delle modifiche apportate dalle commissioni Ambiente e Industria del Senato al dl Siccità, che ieri ha ricevuto il via libera da Palazzo Madama con con 75 voti favorevoli, 46 contrari e 7 astenuti.

Rientrato in corsa nell’esame del provvedimento anche la riformulazione dell’emendamento di Claudio Fazzone (FI) riguardante procedure di semplificazione per la concessione degli impianti solari fotovoltaici flottanti su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni su aree demaniali pubbliche e demaniali. A sottoscrivere l’emendamento anche i senatori della Lega e quelli di FdI. Ma vediamo nel dettaglio le novità del testo che passa ora all’esame della Camera e che dovrà essere convertito entro il 13 giugno.

Integrazione componenti e funzioni cabina di regia

La cabina di regia per la crisi idrica, presieduta dal presidente del Consiglio, o su delega di quest’ultimo, dal titolare del Mit – sarà composta – oltre che dai ministeri interessati – anche dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o un presidente di Regione o Provincia autonoma da lui delegato. Quanto alle funzioni, rientreranno tra i compiti della Cabina anche gli interventi funzionali al potenziamento della capacità idrica suscettibili di esecuzione tramite forme di partenariato pubblico privato, anche se non ancora inseriti nella programmazione triennale dei lavori pubblici, nei limiti delle risorse disponibili.

Adeguamento infrastrutture idriche

Per gli interventi di manutenzione straordinaria ed incremento della sicurezza e della funzionalità delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo di competenza del Mit e finanziati a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione -programmazione 2021-2027, viene fissato al 30 settembre 2023 il termine per la pubblicazione del bando o dell’avviso per l’indizione della procedura di gara, ovvero per la trasmissione della lettera di invito, e al 31 dicembre 2023 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Per semplificare o accelerare la realizzazione degli interventi di competenza regionale, il proponente potrà presentare all’autorità competente un’istanza allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta necessari alla realizzazione del progetto stesso.

Limiti temporali per i progetti

Il Commissario, entro il 30 giugno del 2023, dopo aver sentito le Regioni interessate, dovrà individuare, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi, le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l’adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi. Inoltre entro il 30 settembre 2023, le Regioni saranno chiamate a comunicare i progetti di fattibilità e di gestione delle reti di monitoraggio dei corpi idrici e delle relative pressioni antropiche, necessari per le valutazioni dei volumi di acqua effettivamente adoperabili per i diversi usi e per completare lo scenario degli interventi fondamentali per massimizzare l’efficacia della gestione integrata delle risorse e la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici.

Prezziario AIPO

Tra gli emendamenti riformulati e approvati dalle commissioni Ambiente e Industria al dl Siccità, anche uno per promuovere “la migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell’area idrografica di competenza dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (Aipo)”, con particolare ma non esclusivo riferimento all’intervento investimento 3.3 della M2C4 del Pnrr ‘Rinaturazione dell’area del Po’, del quale l’Agenzia è soggetto attuatore. Più nel dettaglio sarà possibile utilizzare il prezzario Aipo e successivi aggiornamenti, ma comunque nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi.

Energia elettrica e deficit idrico

Tra le riformulazioni che hanno ricevuto disco verde dalle commissioni Ambiente e Industria del Senato anche una di Azione-Iv, finalizzata a garantire la “continuità della produzione di energia elettrica in stato di emergenza in relazione al deficit idrico”. La norma, in deroga ai limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici e alle prescrizioni delle ‘Autorizzazioni integrate ambientali’ delle singole centrali termoelettriche, stabilisce che nel periodo dal 20 giugno al 15 settembre 2023, sia autorizzato l’esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW per un numero di ore di funzionamento non superiore a 500 per ciascuna centrale, nel rispetto di specifici limiti.

Per il mare e per le zone di foce di corsi d’acqua non significativi, nel dettaglio, la temperatura dello scarico non dovrà superare i 37 °C mentre l’incremento di temperatura del corpo recipiente dovrà rimanere sotto i 3,5 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Anche per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell’acqua di qualsiasi sezione non dovrà superare i 37 °C, mentre per i corsi d’acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d’acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 4 °C (su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non potrà andare oltre i 2 °C).

E ancora, per i laghi, la temperatura dello scarico non potrà superare i 30 °C e l’incremento di temperatura del corpo recipiente non dovrà in nessun caso superare i 3 °C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Nella riformulazione si specifica che la deroga potrà essere attivata, nelle condizioni di esercizio del sistema elettrico nazionale che facciano prevedere il rischio di attivazione del Piano di emergenza della sicurezza del sistema elettrico (Pes-Se), su richiesta del gestore della rete di trasmissione nazionale al Mase, “con un anticipo di almeno due giorni rispetto all’inizio del periodo di rischio per l’adeguatezza del sistema, indicando anche la durata attesa, strettamente necessaria a far fronte all’esigenza del sistema elettrico stesso”.

Successivamente all’attivazione della deroga da parte del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, il gestore della rete di trasmissione nazionale provvederà a notificare, ai titolari delle unità di produzione che hanno comunicato al gestore stesso di avere vincoli all’immissione in rete per limiti di temperatura allo scarico, i periodi temporali in cui si renderà necessaria l’attivazione.

Semplificazioni terreni agricoli

Limitatamente alla durata della gestione commissariale per la crisi idrica, agli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica si applicheranno le disposizioni previste per le attività di edilizia libera – che non richiedono alcun titolo abilitativo – a condizione che gli interventi in questione siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, “realizzate in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l’impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia”.

Deflusso ecologico dei corpi idrici

Le sperimentazioni sul deflusso ecologico dei corpi idrici (laghi, bacini artificiali, torrenti, fiumi o canali) – in base a una riformulazione di un emendamento della Lega a prima firma Tilde Minasi – potranno essere rimodulate in caso di deterioramento temporaneo dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccità prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili.

Installazione di impianti solari fotovoltaici

La norma, approvata dall’aula di Palazzo Madama, prevede che l’istanza di concessione per l’installazione di impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi dricinelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione” vada pubblicata sul sito istituzionale dell’ente concedente. Questo al fine della successiva presentazione di eventuali istanze concorrenti per un termine di trenta giorni.

Qualora, alla scadenza del termine, non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti sia stato selezionato il soggetto aggiudicatario, verrà rilasciata una concessione sottoposta alla condizione sospensiva dell’abilitazione o dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio. Il titolare della concessione dovrà presentare istanza di procedura abilitativa semplificata o di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di rilascio della concessione stessa. Sulle aree oggetto delle concessioni non sarà consentiva la realizzazione di alcuna opera o intervento incompatibili con gli interventi previsti per il periodo di durata della procedura abilitativa semplificata o del procedimento autorizzatorio e comunque, non oltre il termine di 12 mesi o di 24 mesi rispettivamente dalla data di presentazione dell’ istanza di procedura abilitativa semplificata o di autorizzazione.

Per l’attività di costruzione e di esercizio degli impianti di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, si applicherà inoltre la procedura abilitativa semplificata. Tale procedura semplificata non varrà però per gli impianti ubicati all’interno delle aree di notevole interesse pubblico o in aree naturali protette o di siti della rete Natura 2000. Con decreto del Mase, infine, andranno stabiliti i criteri per l’inserimento e l’integrazione degli impianti sotto il profilo ambientale, anche “al fine di assicurare un’adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d’acqua e una corretta posizione dell’impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino nonché i criteri connessi alla sicurezza delle dighe e degli invasi”.

Editing genomico in ambito agrario

Via libera all’unanimità da parte delle commissioni Ambiente e Industria del Senato all’emendamento a prima firma di Luca De Carlo (FdI) per favorire l’editing genomico in ambito agrario. A sottoscrivere la proposta sarebbero stati anche i rappresentanti di Lega, Italia viva e M5s. Per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca in siti sperimentali autorizzati, “a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità”, la proposta riformulata sottopone a nuove disposizioni – e fino al 31 dicembre 2024 – l’autorizzazione all’emissione deliberata nell’ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici.

Per cisgenesi si intendono le tecniche genomiche finalizzate all’inserzione, senza modificazioni, di materiale genetico appartenente ad un organismo donatore della stessa specie del ricevente, ovvero appartenente ad una specie affine sessualmente compatibile, come indicate dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare e dalla Commissione europea. Per mutagenesi sito-diretta si intendono le tecniche genomiche finalizzate alla modifica del Dna di un organismo senza l’introduzione di materiale genetico estraneo all’organismo stesso, indicate come Sdn-1 e Sdn-2 dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare e dalla Commissione europea.

impianti di desalinizzazione

Gli impianti di desalinizzazione non saranno più soggetti a valutazione di impatto ambientale (Via) statale ma solamente a verifica di assoggettabilità a VIA regionale, purché aventi una capacità pari o superiore a 200 litri al secondo. Inoltre, al fine di tutelare l’ambiente marino e costiero, gli impianti di desalinizzazione di capacità pari o superiore alla soglia pari a 200 litri al secondo (200 l/s) potranno essere realizzati con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato, inclusa la finanza di progetto.

L’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di impianti di desalinizzazione pubblici, destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi, equivarrà a dichiarazione di pubblica utilità e costituirà, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Per la realizzazione di tali impianti di desalinizzazione saranno inoltre applicabili le disposizioni sull’esercizio dei poteri sostitutivi e sul superamento del dissenso. il presente articolo si applica anche ai procedimenti autorizzatori e di valutazione ambientale già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Disciplina degli scarichi

Inserite, sempre in sede referente, modifiche sulla disciplina degli scarichi. Nel dettaglio viene precisato che la disciplina dello scarico sarà fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore non solo qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione (come previsto dal testo vigente), ma anche nel caso di utilizzo delle stesse in impianti di desalinizzazione.

Un’ulteriore integrazione stabilisce che in ogni caso le acque dovranno essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate. L’integrazione è volta a precisare che, in alternativa alle caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate, la restituzione in questione potrà avvenire in accordo con fattore di concentrazione tipico degli scarichi derivanti dagli impianti di desalinizzazione.

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