Il Tribunale di Milano ha annullato la trascrizione dell’atto di nascita del figlio di una coppia di uomini nato con la maternità surrogata. Mentre ha stabilito che per chiedere l’annullamento della trascrizione dei riconoscimenti dei figli di tre coppie di donne, nati all’estero con procreazione assistita, serve un altro “procedimento” di “rimozione dello stato di figlio“. Lo ha deciso il Tribunale civile, al quale la Procura milanese aveva chiesto di annullare, sulla base della sentenza della Cassazione dello scorso dicembre, le registrazioni all’anagrafe del Comune di Milano dei figli di quattro coppie omogenitoriali.
Il Tribunale di Milano, si legge in un comunicato che riporta i motivi della decisione, era stato “chiamato a decidere su 4 impugnazioni proposte dalla Procura della Repubblica”. In sostanza, il pm Rossana Guareschi del dipartimento guidato dall’aggiunto Letizia Mannella aveva chiesto di cancellare le registrazioni di quelle trascrizioni e iscrizioni effettuate dal Comune dopo il deposito del verdetto della Suprema Corte, sulla base del quale anche la Prefettura, lo scorso marzo, aveva inoltrato una circolare relativa all’interruzione della registrazione dei figli di coppie omogenitoriali e proprio alla luce delle “impugnative” avviate dalla Procura a febbraio.
“In un procedimento – chiariscono i giudici – è stato chiesto l’annullamento della trascrizione dell’atto di nascita, riportante l’indicazione sia del genitore biologico sia del genitore intenzionale, relativo a un minore nato all’estero da due cittadini italiani, coppia omogenitoriale, con gestazione per altri/maternità surrogata“. Negli altri tre procedimenti è stato invece chiesto “l’annullamento della trascrizione del riconoscimento del figlio effettuato davanti all’ufficiale dello Stato Civile dalle madri intenzionali e successivamente trascritto a margine dell’atto di nascita dei minori già precedentemente riconosciuti dalla madre biologica: si tratta di coppie omogenitoriali femminili che hanno fatto ricorso, all’estero, alla tecnica della Procreazione Medicalmente Assistita”. Tutti i ricorsi sono stati promossi “dalla Procura della Repubblica con il procedimento di cui all’art. 95 del DPR 396/2000, che prevede la possibilità di rettificazione degli atti dello Stato Civile ossia con il procedimento diretto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, qual è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge e quale risulta dall’atto dello Stato Civile, per un vizio comunque da chiunque originato nel procedimento di formazione dell’atto stesso“. In tutti i procedimenti, spiega ancora il Tribunale, “è intervenuto il Ministero dell’Interno rappresentato dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, che ha aderito al ricorso del pm“.
Giudici: “la normativa vieta la maternità surrogata”
Il Tribunale di Milano “ha annullato la trascrizione dell’atto di nascita del genitore intenzionale”, nel caso di un figlio di una coppia di uomini, perché, si legge, “avvenuta in violazione della normativa vigente che, vietando il ricorso alla maternità surrogata, vieta altresì la trascrizione dell’atto di nascita nella parte in cui riporta quale genitore anche quello d’intenzione”, “affermando che il diritto del minore al pieno riconoscimento del ruolo svolto dal genitore d’intenzione” nel “progetto volto alla sua crescita, educazione ed istruzione potrà essere riconosciuto con il procedimento dell’adozione in casi particolari”.
Il Tribunale ha ritenuto “ammissibile il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica con cui è stato chiesto l’annullamento dell’atto di nascita formato all’estero di minore nato da maternità surrogata riportante l’indicazione sia del genitore biologico sia del genitore intenzionale”. Modificando il proprio precedente orientamento, si legge, “il Collegio giudicante ha ritenuto di aderire e fare propri i principi dettati dalla recente Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 38162 del 30.12.2022 e quindi ha annullato la trascrizione dell’atto di nascita nella parte in cui indica anche il genitore intenzionale, ritenendo che la tutela del minore nato da maternità surrogata possa oggi essere riconosciuta nella sua pienezza attraverso lo strumento dell’adozione in casi particolari (art. 44 lett. legge 184/1983) nell’attuale configurazione derivata a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale di cui alla sentenza 79/2022”.
La normativa vigente, spiegano i giudici, afferma che “il diritto del minore al pieno riconoscimento del ruolo svolto dal genitore d’intenzione non solo nel progetto procreativo ma altresì nel successivo progetto volto alla sua crescita, educazione ed istruzione potrà essere riconosciuto con il procedimento dell’adozione in casi particolari che, come oggi riformato, è in grado di garantire al minore pieno riconoscimento dello status di figlio e dei relativi diritti e al genitore d’intenzione pienezza della titolarità e dell’esercizio della responsabilità genitoriale”.