I due lupi della Lessina – dopo l’ordinanza di uccisione a luglio scorso ordinata da Maurizio Fugatti e il ricorso congiunto presentato dalle associazioni, accolto poi in sede cautelare dal Consiglio di Stato – sono ancora salvi. Lo comunicano all’unisono LAV, LNDC Animal Protection e WWF dopo la sentenza emessa oggi dal Tar di Trento, che ha dichiarato improcedibile il ricorso congiunto presentato dalle associazioni. Il provvedimento di uccisione dei lupi, autori delle predazioni a Malga Boldera che avevano visto la morte di 16 bovini e 2 asini, è venuto meno perché la ragione per cui si stava procedendo non sussiste più: la malga, infatti, non ha più animali a oggi e, quindi, nessun lupo può essere più considerato un pericolo e, di conseguenza, non deve essere ucciso.
“Sarebbe stata opportuna, comunque, una pronuncia sulla illegittimità dell’ordine di uccisione emanato dal Presidente della Provincia Maurizio Fugatti a fine luglio scorso, per evitare che si possa adottare in futuro un atto analogo”, hanno dichiarato le associazioni, parzialmente soddisfatte della sentenza.
“Il Collegio Trentino ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso sul presupposto che, con la cessazione degli effetti del decreto impugnato, sarebbe venuta meno per la parte ricorrente qualsiasi residua utilità, anche soltanto strumentale o morale, derivante da una possibile pronuncia di accoglimento. Questa motivazione, che pure fa salvi i lupi, non è condivisibile – dichiarano gli avvocati Paolo Letrari e Michele Pezone – dal momento che per le associazioni ricorrenti residuava non solo un interesse morale alla pronuncia nel merito, ma anche un interesse concreto ad avere una pronuncia dagli effetti conformativi per il futuro per la Provincia di Trento”.
“Inoltre, nel caso di specie, vi era anche l’interesse all’accertamento in fatto di una circostanza dirimente, ossia che dopo gli interventi manutentivi sulle reti elettrificate non si sono ripetute predazioni, con evidente dimostrazione che la misura di uccisione dei lupi, voluta dalla PAT, sarebbe stata inutile e sproporzionata nel caso di specie. La PAT deve attuare le deroghe all’art. 16 Direttiva Habitat con maggior ponderazione, evitando misure letali quando esistono alternative incruente, nello spirito dell’art. 97 e dell’art. 9 della Costituzione”, hanno concluso i legali delle associazioni LAV, LNDC Animal Protection e WWF.