Maltempo, ok dal Cdm ai ristori per alluvioni in Emilia Romagna, Toscana e Marche

I dettagli del decreto con "disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità"
MeteoWeb

L’articolo 1 del decreto, approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, contenente “disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali”, riconosce “contributi ai soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive che abbiano subito danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati per effetto degli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche”. Così si legge nella nota del Cdm.

L’articolo 2, “nell’ambito delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, prevede che – in caso di edifici danneggiati non ricostruibili – i contributi previsti possano essere destinati al rimborso fino al 100 per cento delle spese occorrenti per l’acquisto di aree (edificabili) alternative o di immobili immediatamente disponibili per destinazione residenziale o produttiva nello stesso comune del bene danneggiato”. L’articolo 3apporta modifiche sulla procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi per la ricostruzione privata. In particolare, prevede che, oltre che della propria struttura, il Commissario straordinario possa avvalersi di enti pubblici e organi statali per effettuare le verifiche sugli interventi per i quali siano stati concessi i contributi per la ricostruzione”.

L’articolo 4 prevede, “nell’ambito delle assunzioni a tempo determinato negli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri maggio 2023, la facoltà di attingere anche alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia”. L’articolo 5 “conferisce al Commissario straordinario il potere di individuare con propri provvedimenti e senza oneri per la finanza pubblica, ulteriori soggetti attuatori, oltre a regioni, Ministero della cultura, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Agenzia del demanio, diocesi, enti locali, enti di governo degli ambiti ottimali, consorzi di bonifica”.

L’articolo 6aggiunge le infrastrutture ferroviarie nei piani speciali al fine di consentire al Commissario straordinario di fronteggiare al meglio le situazioni di dissesto idrogeologico, la disposizione prevede la sottoscrizione di apposita convenzione quadro tra il Commissario straordinario e la società RFI s.p.a., di cui deve essere data comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”. L’articolo 7ha carattere di interpretazione autentica ed è volta a risolvere i dubbi applicativi emersi in sede di esame istruttorio finalizzato alla predisposizione della proposta di assegnazione delle risorse da destinare ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata da parte del CIPESS, ai sensi dell’articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per assicurare l’assegnazione delle risorse occorrenti agli Uffici speciali per la ricostruzione, per fare fronte alle proprie esigenze di funzionamento”.

L’articolo 8estende la copertura dei contributi per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, anche per gli eventi calamitosi verificatisi nel 2022-2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e ‘per i quali non siano già stati previsti finanziamenti con norma primaria'”. L’articolo 9 “autorizza l’Agenzia Italia Meteo a ricorrere all’assunzione del proprio personale non solo attraverso procedure di mobilità e comando, ma anche attraverso procedure concorsuali ovvero attingendo a graduatorie già esistenti”.

Condividi