Approvato il DDL Montagna: le novità del testo

Se l'attività verrà prestata per almeno 3 anni, costituirà titolo preferenziale per l’accesso agli incarichi di direttore sanitario
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Finalmente approvata una nuova legge sulla montagna, a trent’anni dall’ultimo intervento normativo significativo, avvenuto nel 1994. Oggi, l’aula del Senato ha dato il via libera al disegno di legge, che sarà ora inviato alla Camera per l’approvazione definitiva. Questo ddl, proposto dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, è stato presentato nella commissione Affari costituzionali lo scorso maggio, discutendo insieme ad altri due ddl proposti dai senatori Enrico Borghi (Iv) e Mariastella Gelmini (ex Azione, ora in Nm), che aveva già affrontato il tema durante il Governo Draghi.

Il ddl Montagna

Il ddl Montagna è composto da 23 articoli e tratta vari aspetti della vita in quota: dalla scuola alla sanità, dalle professioni di montagna alla copertura internet, dai rifugi al cambiamento climatico, fino agli incentivi per la residenzialità. È fondamentale sottolineare che il ddl mantiene le competenze di Regioni e Province autonome.

In termini di programmazione strategica, il ddl riafferma la centralità della Smi, la Strategia per la montagna italiana, che stabilisce le priorità con periodicità triennale. Sul fronte delle risorse, si conferma l’importanza del Fondo di sviluppo delle montagne italiane, Fosmit, la cui dotazione nel 2023 è stata quasi raddoppiata rispetto all’anno precedente, passando da 129 a quasi 210 milioni di euro. A partire dal 2024, il fondo finanzierà sia interventi di competenza delle Regioni e degli enti locali sia quelli statali in linea con la Smi. Tuttavia, nel Fosmit dovranno trovare copertura anche tutte le misure di sostegno previste dal ddl. Pertanto, una delle priorità della legge, finalizzata a “definire in modo organico le politiche pubbliche per la montagna, raccogliendo le varie misure in un unico testo e definendo in modo omogeneo i criteri per la classificazione dei Comuni montani”, è quella di rivedere i criteri di “montanità” per limitare il numero dei beneficiari delle misure e permettere una gestione più mirata delle risorse. “La necessità di rivedere la classificazione dei Comuni montani è evidente”, ha spiegato il ministro Roberto Calderoli in commissione Affari costituzionali al Senato, “se si considera che attualmente questi rappresentano quasi il 50 per cento del totale, mentre il territorio montano è solo il 35 per cento di quello nazionale”.

L’obiettivo è garantire “un adeguato sostegno alle zone di montagna, per frenare lo spopolamento e, anzi, renderle di nuovo attrattive”. Una prima sperimentazione dei nuovi criteri era stata già anticipata in occasione del riparto delle risorse del Fosmit relative al 2023, da cui avevano beneficiato 1.778 Comuni (a fronte degli oltre 4.000 attualmente considerati montani).

Le condizioni di “montanità”

A determinare la sussistenza delle condizioni di “montanità” di un Comune saranno ancora l’altimetria e la pendenza. Tuttavia, l’individuazione degli Enti montani avverrà tramite un dpcm emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, anche grazie a un’attività istruttoria svolta in collaborazione con esperti. L’elenco dei Comuni montani potrà essere aggiornato annualmente, per esempio in caso di scissioni o fusioni tra enti che comportino il cambiamento dei requisiti. All’interno di questo elenco, verranno identificati i Comuni destinatari delle misure di sostegno alle zone montane, su cui il dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio svolgerà un monitoraggio, relazionando ogni anno in Parlamento.

Per quanto riguarda il personale sanitario e socio-sanitario, al fine di partecipare ai concorsi del Servizio sanitario nazionale (Ssn), verrà riconosciuto un punteggio doppio per ogni annualità di servizio prestata nelle zone montane. Se l’attività verrà prestata per almeno 3 anni, costituirà titolo preferenziale per l’accesso agli incarichi di direttore sanitario. Inoltre, ai sanitari che, per prestare servizio in montagna, prenderanno in locazione un immobile, verrà riconosciuto, compatibilmente con le risorse disponibili e nel limite di 20 milioni di euro annui complessivi per la misura, un credito d’imposta pari al minor importo tra il 60% del canone annuo e l’ammontare di 2.500 euro. Analogamente, chi acquisterà un immobile tramite finanziamento beneficerà della stessa misura. Al personale medico operante in montagna sarà riconosciuto un emolumento accessorio e variabile (nel limite dell’importo annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, coperto con un incremento del finanziamento del Ssn).

I docenti in montagna

Per i docenti che presteranno servizio per almeno 180 giorni nelle scuole di montagna (di cui almeno 120 in attività didattiche) è previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie, che verrà stabilito con decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito in concerto con il ministero degli Affari regionali. Al personale scolastico si applicano gli stessi crediti d’imposta per la locazione e l’acquisto di immobili previsti per i sanitari impiegati in zone montane. L’articolo 8 del testo affronta invece la formazione superiore in zone montane, prevedendo la possibilità per Università e istituti di alta formazione artistica, coreutica e musicale di attivare specifici accordi di programma con il Mur, forme di insegnamento alternative grazie al digitale e borse di studio per gli studenti.

Per quanto concerne la copertura mobile e internet nelle aree montane, la norma prevede un intervento programmatico che riconosce la priorità degli interventi nell’ambito della Strategia nazionale per la montagna. Si prevede, inoltre, che i gestori di strade e ferrovie in zone montane attuino interventi sulle infrastrutture di competenza per garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e internet.

Tutela del territorio

Il provvedimento interviene anche in materia di tutela del territorio, prevedendo che il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) rediga apposite linee guida sul recupero e la valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali, sulla promozione della certificazione delle foreste e sull’impulso alla creazione di forme associative tra proprietari e affittuari interessati alla gestione di pascoli e boschi montani. Stato e Regioni vigileranno sul rispetto dell’habitat montano, riconosciuto come una zona floro-faunistica a sé stante.

Tra le principali novità, si segnala l’intervento in materia di cambiamenti climatici. Il ddl prevede che, per mitigare l’effetto e affrontare le criticità idriche, una quota del Fondo venga destinata al monitoraggio e allo studio del comportamento dei ghiacciai, dell’evoluzione nel tempo delle loro caratteristiche morfologiche, e alla realizzazione di casse di espansione, vasche di laminazione e bacini idrici per l’attività agricola, la lotta agli incendi e l’attività turistica, inclusa l’innevamento artificiale.

Consorzi e associazioni fondiarie

Agli imprenditori agricoli e forestali, ai consorzi e alle associazioni fondiarie che svolgono la loro attività nei Comuni montani verrà riconosciuto un credito d’imposta pari al 10% del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 (fino al raggiungimento del limite complessivo di spesa di 4 milioni per ciascun anno). Entro le soglie già previste, i Comuni montani potranno continuare ad affidare i lavori di manutenzione e sistemazione idraulica a coltivatori diretti, consorzi e associazioni fondiarie.

Infine, il ddl prevede misure di agevolazione fiscale per i titolari di piccole e micro imprese che avviano nuove attività in montagna e non hanno compiuto 41 anni all’inizio dell’attività. Questa misura riconosce, per i primi 3 periodi di attività, un credito d’imposta pari alla differenza tra l’imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie (fino a 100 mila euro) e quella calcolata sul medesimo reddito.

Per incentivare il lavoro agile nei Comuni montani e favorirne il ripopolamento, la norma prevede un esonero della contribuzione a carico dei datori di lavoro per i lavoratori a tempo indeterminato che non hanno compiuto 41 anni e svolgono stabilmente il loro lavoro in modo agile da un Comune montano, trasferendo il proprio domicilio da un Comune non montano a uno montano. L’esonero sarà totale nei primi due anni (fino a 8 mila euro), al 50% nel terzo e nel quarto anno, e del 20% nel quinto.

Credito d’imposta

Tra le misure introdotte, si segnala anche un credito d’imposta per chi, prima di compiere 41 anni, decide di stipulare un finanziamento ipotecario o fondiario per l’acquisto o la ristrutturazione di una prima casa in un Comune montano. Per l’anno di accensione del finanziamento e per i 4 anni successivi, verrà riconosciuto agli aventi diritto un credito d’imposta commisurato all’ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso.

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