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(Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffale Fitto e del ministro della Giustizia Carlo Nordio, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi relativi all’attuazione di norme europee in materia di cooperazione giudiziaria. Lo rende noto Palazzo Chigi.
Il primo relativo all'"adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805, del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Il regolamento prevede che i provvedimenti di congelamento (di sequestro, nel linguaggio giuridico nazionale) o di confisca emessi in uno Stato membro debbono, in linea di principio, essere riconosciuti ed eseguiti negli altri Stati membri, alle cui autorit vengono trasmessi con un certificato. Il riconoscimento deve avvenire senza ulteriori formalit. Per alcune categorie di reati, punibili con la reclusione della durata di almeno tre anni nello Stato di emissione, esclusa la verifica della doppia punibilit. Il regolamento applicabile a tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e di confisca emessi nell’ambito sia dei procedimenti penali, sia dei procedimenti in materia penale, tra i quali ultimi vanno menzionati - per quanto riguarda il nostro Paese - i procedimenti di prevenzione".
"Sono previsti circoscritti e tassativi motivi di rifiuto che, per il nostro Paese, sono legati al mancato rispetto della condizione che i fatti che hanno dato luogo all’adozione dei provvedimenti di sequestro o confisca siano previsti come reato dalla legge italiana. Sono fatte salve le previsioni del regolamento che escludono la verifica in questione per talune categorie di reati e quelle che, in materia di reati tributari, doganali e valutari, precludono il potere di rifiuto “a motivo del fatto che il diritto dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio”.
Il secondo relativo all'"adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2018/1727 del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio".
"In considerazione delle novit attinenti allo status e ai poteri di natura giudiziaria del membro nazionale dell’Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), il decreto prevede che tale incarico, cos come quello di aggiunto o di assistente del membro nazionale, sia ora ricoperto da magistrati in ruolo e che, pertanto, alla relativa nomina non possa pi provvedere il Ministro della giustizia, dovendo la stessa essere affidata al Consiglio superiore della magistratura".
"Il testo tiene conto delle interlocuzioni tra il Consiglio superiore della magistratura, la Procura generale presso la Corte di cassazione, il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e il Membro nazionale presso l’Eurojust".